Docenza ultra triennale nella scuola secondaria “abilitante all’insegnamento”

A RIBADIRLO “PER LA TERZA VOLTA NELL’ARCO DI POCHI MESI” È IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERMINI IMERESE (SICILIA), IN APPLICAZIONE DELLA SUPERIORE NORMATIVA EUROPEA…

 

SUPERLATIVO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO IN PIENA FASE DI AGGIORNAMENTO G.P.S. – STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

 

Il Giudice del Lavoro di Termini Imerese (Sicilia), dott.ssa Chiara Gagliano, ha accolto nel merito, a seguito dell’udienza di fine maggio 2022 – ergo con sentenza – il ricorso stilato dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, nell’interesse di una docente precaria “con attività di insegnamento maturata in forza di plurimi contratti statali nella scuola secondaria”, finalizzato al riconoscimento dell’abilitazione per l’inserimento “a pieno titolo” nelle graduatorie degli abilitati.

Disattesa l’eccezione in merito al difetto di giurisdizione, dedotta in memoria di costituzione dall’Amministrazione resistente, il Magistrato ha indubbiamente valorizzata l’attività di docenza ultra triennaleeffettuata, nella vicenda in esame, nel periodo compreso tra l’ottobre del 2014 e il 30.06.2019 – nei seguenti termini:

“Si richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che, aderendo all’orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’insegnamento per un periodo superiore al triennio. Il Consiglio di Stato sostiene che “…l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile allabilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)” e che “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (cfr. pronuncia n. 4167/20).

Ebbene,

  • dopo l’emanazione della “sentenza iperuranica” con la quale il Giudicante del Lavoro di Napoliha accertato e dichiarato che il docente della scuola secondaria dispone di un titolo abilitante all’insegnamento allorché abbia svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni  (si richiama apposito link https://scuolalex.it/esperienza-con-valore-abilitante-accoglimento-giudiziario-iperuranico/), reiterato servizio sul sostegno dalle graduatorie incrociate considerato specializzante;
  • a seguito dell’ulteriore pronuncia “di analogo tenore” emessa dal Tribunale del Lavoro di Sciacca (si veda, anche in questo caso, il link informativo https://scuolalex.it/esperienza-con-valore-abilitante/), reiterato servizio su materia ritenuto abilitante;
  • per la terza volta, nell’arco di pochi mesi “i superiori dettami della normativa europea”, unitamente all’esistenza dei citati precedenti giurisprudenziali, hanno fatto emergere, anche al cospetto del Giudicante di Termini Imerese, il diritto ad essere inquadrati nelle graduatorie degli abilitati, avendo acquisito, gli interessati, una “abilitazione di fatto” all’insegnamento, in ragione dell’attività di docenza prestata per oltre 36 mesi.