Esperienza con valore abilitante

SFAVILLANTE ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO MATURATO PRESSO IL MAGISTRATO DEL LAVORO DI SCIACCA (DOCENTE CON TRE ANNI DI SERVIZIO NELLA SCUOLA SECONDARIA).

 

DOCENZA STATALE ULTRATRIENNALE RITENUTA ABILITANTE – DAL TRIBUNALE PROCEDENTE – IN ASSENZA, DUNQUE, DEL TFA E ANCHE SENZA IL POSSESSO DEI 24 CFU!

 

IL TRIBUNALE SICILIANO, ADERENDO ALL’ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO ESPRESSO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, HA SANCITO CHE “… L’AVERE SVOLTO ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI, PER OLTRE TRE ANNI, È CONSIDERATO TITOLO EQUIPARABILE ALL’ABILITAZIONE”.

 

Gentili lettori,

a seguito dell’emanazione della sentenza definita iperuranica –  con la quale il Giudicante del Lavoro di Napoli ha accertato e dichiarato, pochi mesi prima, che parte ricorrente, docente della scuola secondaria, dispone di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dall’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni (si richiama apposito link https://scuolalex.it/esperienza-con-valore-abilitante-accoglimento-giudiziario-iperuranico/) – una nuova sfavillante pronuncia “di analogo tenore” è stata emessa, sempre a beneficio di un assistito dello studio legale Esposito Santonicola, dalla Magistratura del Lavoro siciliana.

I FATTI

L’obiettivo dell’azione giudiziaria “individuale” era far emergere il diritto a essere inquadrato nelle superiori graduatorie degli abilitati, avendo acquisito, l’interessato, una “abilitazione di fatto” all’insegnamento, in ragione dell’attività di docenza prestata per oltre 36 mesi.

Ebbene, si rende nota la CONDIZIONE SOGGETTIVA DELLA PARTE RICORRENTE –  docente della scuola secondaria, che ha prestato attività di insegnamento in forza di plurimi contratti a termine – con riferimento agli anni scolastici compresi tra l’A.S. 2013/2014 e l’A.S. 2018/2019 – avendo lamentato l’illegittimità dell’operato del Ministero dell’Istruzione (anche in virtù della disciplina normativa eurounitaria e della correlata giurisprudenza della Corte di Giustizia), nella parte in cui ha impedito la sua collocazione nelle “graduatorie degli abilitati” (con riferimento alle classi di concorso e alla provincia di interesse).

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione convenuta (Ministero dell’Istruzione), contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande di cui al ricorso.

Investito della questione, il Giudicante del Lavoro di Sciacca (Sicilia) assegnatario della pratica – con recentissima sentenza (no provvedimento cautelare) – in piena sintonia con le tesi dello studio legale Esposito Santonicola, si è espresso nei seguenti termini (si riportano gli estratti del pronunciamento ritenuti essenziali):

… Una recente pronuncia del Consiglio di Stato, aderendo all’orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’insegnamento per un periodo superiore al triennio.

Sostiene, invero, il Consiglio di Stato che “… l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)” e che, “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (così pronuncia n. 4167/20).    

Tanto basta per l’accoglimento del ricorso azionato.

Accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione professionale prevista per il personale docente assunto a tempo indeterminato. Condannata, per l’effetto, l’Amministrazione resistente al riconoscimento di tale anzianità, anche ai fini del livello stipendiale spettante al ricorrente.

Studio legale Esposito Santonicola