I genitori di alunni con DSA hanno diritto a forme di flessibilità family-friendly


Il nostro ordinamento riconosce con la Legge 8-10-2010 n.170 “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento”, prevedendo all’art.5 “misure educative e didattiche di supporto” per gli alunni che presentano tali disturbi e all’art.6  “misure per i familiari”; si tratta di disposizioni che nelle previsioni della legge intendono tutelare il diritto degli alunni e degli studenti ad una più accurata assistenza. Ricordiamo che una delle finalità specifiche, espresse all’art.2 mira a “sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA”. In questo ambito di intervento, con la legge 170 che detta “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, il legislatore, allo scopo di garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo formativo degli alunni, ha affrontato tale problematica in maniera più ampia ed articolata.

L’iter che ha portato al riconoscimento normativo dei cosiddetti disturbi specifici di apprendimento è stato difatti molto lungo e complesso; risalgono ai primi anni del 2000 le Note e le Circolari ministeriali che pongono proprio l’attenzione sui DSA e affrontano ancora in modo del tutto embrionale il trattamento di tali disturbi. Si danno indicazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi (Nota n.4099/2004), si richiama l’attenzione sulle Commissioni di esami a tenere in debita considerazione le situazioni soggettive degli studenti, valutando anche la possibilità di dare tempi più distesi per lo svolgimento delle prove d’esame (Nota n.26/A del 5 gennaio 2005 Iniziative relative alla Dislessia, Nota n.4674 del 10 maggio 2007, Nota n.5744 del 28 maggio 2009). Le Circolari n.28 del 15/03/2007, n.32 del 14/03/2008 e n.51 del 20/05/2009 si dimostrano sensibili su tale tematica, ma non c’è ancora una linea di azione unica su tutto il territorio. Prima dell’avvento della legge le indicazioni operative, oggetto delle circolari, sono a volte disattese dalle scuole.

E’ con la Legge 170 che si interviene  in maniera significativa sul problema dei disturbi specifici di apprendimento, con il successivo Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 si forniscono anche le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici di apprendimento”  superando così il tempo delle indicazioni operative, segnato solo da Note e Circolari Ministeriali; oltretutto si introducono elementi innovativi che completano il trattamento dei DSA.

Per prima cosa, la legge sottolinea la responsabilità delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, le quali, devono “attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti” (art.3 comma 3 Diagnosi); l’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”; in secondo luogo, al soggetto cui viene riconosciuto tale disturbo è inoltre garantita un’assistenza che si estende dalla sfera scolastica a quella privata. Come si è già accennato sopra, l’art. 6 della legge n.170/2010, disciplina infatti quelle che sono rubricate come “misure per i familiari” stabilendo, ai commi 1 e 2, che “i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili” (comma 1); le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

Benché i DSA non siano certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 e non comportino, in ambito scolastico, per gli studenti la presenza di un insegnante di sostegno, il nostro ordinamento, allo scopo di tutelarne il diritto allo studio, focalizza in primis l’attenzione sull’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata, sull’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, su adeguate forme di verifica e valutazione, ma rinforza le misure di supporto a vantaggio di tali alunni anche nella sfera privata. Le famiglie degli alunni del primo grado di istruzione hanno diritto a poter beneficiare nel lavoro di forme di flessibilità oraria per garantire ai figli un’assistenza extrascolastica.

I DSA incidono sul part-time e di questa influenza ne dà voce, a chiare lettere, la Circolare n. 9 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale, oltre ad essere richiamato l’art.6 della legge 170, è altresì raccomandato che la “la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell’ambito di quanto già previsto dal citato art.7 comma 6 del d. lgs. n.165 del 2001 e dai CCNL in ordine alla flessibilità oraria”.

Il D.Lgs. n.165 del 2001, all’art 7 comma 3 “Gestione delle risorse umane” precisa che “le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266”.

In caso di figli con DSA, frequentanti il primo ciclo di istruzione, si viene così a delineare il diritto per il lavoratore di poter conciliare in modo proficuo vita lavorativa e familiare, attraverso forme di flessibilità family-friendly. Peraltro questa disposizione è stata sancita nell’”Intesa tra Governo e Parti sociali del 7 marzo 2011”, citata anche all’interno della Circolare n.9/2011. Il mancato rispetto dei criteri stabiliti per la concessione del part-time, qualora rientri in uno dei canali preferenziali previsti dalla normativa vigente, include la possibilità per il dipendente leso dalla condotta datoriale di chiedere il risarcimento per il danno subito. La stessa Circolare n.9 menziona una sentenza della Corte di Cassazione sez. lav. 4 maggio 2001, n.9769 cui si rimanda per trovare spunti in caso di contenzioso.

Katjuscia Pitino