Tribunale di Milano – Sentenza n. 2532-2023 del 11.07.23
Il sistema informatico, come governato dall’algoritmo, ha operato in maniera tale da conferire tali incarichi, senza alcun legittimo motivo, a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, mirante alla individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.
Il sistema così strutturato che preferisce docenti con punteggio inferiore è contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. che senz’altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l’assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale; e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell’arco temporale di vigenza della graduatoria.
Trattasi di principi inderogabili e non disponibili e pertanto non suscettibili di essere oggetto di rinuncia tanto meno implicita come asseritamente avvenuto con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
Il Ministero resistente non fornisce peraltro alcun elemento che possa qualificare la posizione del ricorrente come rinunciataria: unica ipotesi quest’ultima in cui è legittima l’attribuzione delle disponibilità successive a docenti con minor punteggio. Pertanto, non vi sono elementi per valutare, in termini di rinuncia, la posizione del ricorrente, sulla sede relativa alla classe di concorso di cui alla domanda, non avendo espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente La scelta di circoscrivere le preferenze geografiche su cui presentare domanda non può tuttavia avere l’effetto, in assenza di previsioni normative e regolamentari in tal senso, di limitare la domanda anche alla fase di assegnazione degli incarichi e anche con riferimento alle sedi indicate come preferenze, precludendo l’accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell’incarico.
La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, ( la rinuncia, infatti, opera “limitatamente alle preferenze non espresse” ed il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina appare ammissibile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa procede alla ricerca degli assegnatari cui destinare le disponibilità sopravvenute partendo da una posizione inferiore, non considerando il ricorrente come punto di partenza.
In altri termini la procedura di assegnazione governata dall’algoritmo informatico redatto e gestito dal Ministero e regolata dall’art. 12 dell’Ordinanza 112/22 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni il Ministero non convoca quel docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni.