Illegittimo considerare la riserva “T” in GaE come ostativa all’assunzione in ruolo

Un docente di materie letterarie e latino, ad agosto 2018, riceveva una convocazione dell’Ufficio Scolastico di Roma, per una nomina in ruolo con decorrenza economica e giuridica dal 1° settembre 2018. Di lì a pochi giorni veniva però riconvocato per sentirsi comunicare che da parte dell’USP c’era stato un errore nel non aver considerato la riserva “T” apposta nelle GaE nella sua nomina e che, quindi, l’immissione in ruolo, previo accantonamento del posto, sarebbe slittata di un anno scolastico, dovendosi attendere la chiusura dell’iter giudiziale presso il Tar Lazio, tribunale che gli aveva riconosciuto il diritto a stare nelle Graduatorie ad Esaurimento soltanto con riserva.

Il prof., per nulla convinto della correttezza dell’operato dell’amministrazione scolastica, si rivolgeva allo studio degli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della UIL Scuola di Avezzano (AQ). I legali presentavano ricorso d’urgenza nel mese di settembre presso il Tribunale di Tivoli, per contestare proprio il mancato conferimento della nomina in ruolo sin dall’1.9.2018, ossia dal primo anno scolastico utile rispetto alla pronuncia del Tar, per essersi limitata l’amministrazione scolastica, dopo una prima proposta formalmente accettata dal docente (perché in linea con l’interesse ad un’immediata presa di servi-zio, sin dall’a.s. 2018/2019, anche a fini economici) ad accantonare il medesimo posto e ad inibirne quindi la presa di possesso a decorrere dall’1.9.2018.

Svolto il contraddittorio con il funzionario delegato dal Ministero dell’Istruzione-USR Lazio, il Giudice del Lavoro, dr.ssa Irene Sandulli, decideva in questi giorni di accogliere il ricorso sulla base di “quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (vd. sul punto Tar Lazio II, sent. 3190/2011), ossia: – che ‘l’ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo, a seguito dell’esaurimento o mancato esperimento del gravame ordinario, acquista un valore d’immodificabilità – sia pure non assoluta e definitiva – per certi aspetti equiparabile al formarsi della cosa giudicata formale della sentenza passata in giudicato, con i limiti oggettivi di una pronuncia giurisdizionale, comportando che, per tutta la durata del giudizio, i fatti per cui è causa rimangono assoggettati, rebus sic stantibus, agli effetti ivi stabiliti, destinati a permanere per tutto il tempo occorrente alla definitiva verifica giudiziale'”.

Ciò posto, secondo il Giudice del lavoro di Tivoli, “la denegata possibilità di accesso all’insegnamento per il ricorrente, nonostante il reinserimento in gae e la sua individuazione dallo stesso Ufficio scolastico come potenziale contraente, unitamente al mero ‘accantonamento’ del posto utile, a dispetto di una pronuncia del Tar già eseguibile (…) finirebbe col vanificare il dettato di quel plesso giudicante laddove impedisce al ricorrente l’immediata stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato: anche l’ulteriore provvedimento emesso dall’ufficio scolastico (oggetto di note integrative) è dunque equiparabile ai fini odierni ad atti di ‘violazione, o meramente elusivi, della pronuncia cautelare, da intendersi come quelli che in concreto e in qualsiasi forma siano preordinati a sostituirsi a dare esecuzione all’originario provvedimento, pur privato di autorità della detta decisione cautelare’ (C.d.S. 1000/2005).

Il Giudice ha quindi ordinato al MIUR l’immediata adozione di ogni provvedimento utile al ripristino della posizione lavorativa del ricorrente, a fini sia economici che giuridici con decorrenza dall’1.9.2018, presso l’Istituto scolastico già individuato.

Ancora una volta – commentanto gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia – si è dimostrata l’illegittimità della condotta di quegli Uffici Scolastici che, in occasione delle procedure di reclutamento correlate a provvedimenti giurisdizionali non definitivi, si limitano ad accontonare il posto di ruolo anziché assegnare la cattedra alla prima decorrenza utile. Speriamo che le chiarissime argomentazioni del Giudice del lavoro di Tivoli, dr.ssa Irene Sandulli, contribuiscano a convincere tutti gli UU.SS.RR. ad eseguire il dictum giurisdizionale cautelare con inserimenti pleno iure, ossia immediatamente validi a tutti gli effetti giuridici ed economici“.

Avv. Salvatore Braghini