l Giudici del Lavoro del Tribunale di Castrovillari (CS), accertano il diritto al trasferimento dei docenti ai sensi del D.L.vo n. 165/2001 e del D.L.vo n. 297/1994

l Giudici del Lavoro del Tribunale di Castrovillari (CS), con proprie recenti sentenze: 678/2022, 679/2022, 912/2022, 1085/2022, 1126/2022, 1169/2022, 11700/2022 1171/2022, 1172/2022, accolgono i ricorsi proposti dai docenti rappresentati e difesi in giudizio dall’ Avv. Vincenzo Maradei del foro di Castrovillari (CS), accertando e dichiarando il diritto di parte ricorrente al trasferimento interprovinciale domandato in via amministrativa e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente il trasferimento di parte ricorrente nella provincia di Cosenza in uno degli istituti indicati in domanda in ragione delle preferenze espresse.

I docenti ricorrenti lamentavano l’illegittimità del diniego della domanda di trasferimento nella provincia di Cosenza avanzata in via amministrativa per sedi più vicine alla propria residenza, attesa la disponibilità dei posti per le classi di concorso ove chiedevano il trasferimento nella provincia di Cosenza, invocavano la nullità della clausola convenzionale contenuta nel CCNI sulla mobilità, ovvero l’aliquota di posti riservata a immissioni in ruolo, per contrarietà a norme imperative contenute nel D.L.vo n. 165/2001 e nel D.L.vo n. 297/1994, pertanto agivano in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al trasferimento in sedi viciniori alla propria residenza in forza delle preferenze indicate in domanda amministrativa di mobilità e per la condanna del Ministero Istruzione al trasferimento presso le sedi indicate.

Nel merito i ricorsi risultano fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono.

Deve darsi atto in quanto sufficientemente documentato dalla parte ricorrente della disponibilità dei posti accantonati nella sola provincia di Cosenza all’esito delle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale che hanno riguardato il personale docente. Non solo: non vi è alcuna motivazione processualmente apprezzabile a confortare il diniego al trasferimento interprovinciale domandato in via amministrativa dalla parte ricorrente per cui è causa.

Tanto premesso, occorre ritenere fondate le ragioni di doglianza formulate in ricorso quanto meno per palese contrarietà della disciplina convenzionale ivi richiamata sul contingentamento percentuale delle disponibilità per i trasferimenti interprovinciali. In concreto, il CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2017/2018 limita la disponibilità per i trasferimenti interprovinciali al solo 30% delle sedi disponibili residuate al completamento delle operazioni relative ai trasferimenti provinciali. Tale disciplina convenzionale contrasta palesemente con la norma di fonte legale contenuta nell’art. 470, comma 1 D.L.vo n. 297/1994 che si riporta:

<< Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.>>.

La disposizione appena sopra richiamata, operante indubbiamente anche per la mobilità territoriale interprovinciale che qui interessa per il richiamato operato dal comma 1 dell’art. 465 D.L.vo n. 297/1994, impone inequivocabilmente alle parti sociali in sede di contrattazione collettiva il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità dei docenti da fuori provincia e posti riservati alle immissioni in ruolo ed afferma la residualità delle immissioni in ruolo da effettuarsi sui posti vacanti e disponibili che dovessero risultare all’esito delle operazioni di mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. Le immissioni in ruolo, pertanto, sono state ritenute dal legislatore del tutto residuali ed operanti esclusivamente all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale sui soli posti residui, vacanti e disponibili.

Pertanto, la clausola di contingentamento delle disponibilità dei posti riservati alla mobilità interprovinciale nel limite del solo 30% contenuta dal CCNI sulla mobilità dell’a.s. 2017/2018 contrasta palesemente con la norma sopra richiamata e deve essere con quella sostituita ai sensi dell’art. 1339 c.c.

Provata la disponibilità di posti nelle sedi indicate nella domanda di mobilità all’esito delle operazioni relative alla mobilità territoriale interprovinciale dei docenti, deve essere accolta la domanda avanzata dalla parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto al trasferimento domandato in via amministrativa.

Avv. Vincenzo Maradei