La “Carta docenti” costituisce un beneficio economico?

Corte di Cassazione, n. 32104/2022

Diritto del personale educativo di fruire della carta docenti. Sussistenza. Natura economica del beneficio. Sussistenza.

 

Tribunale di Foggia n. 1233/2023 dell’11.04.2023

Diritto dei docenti assunti con contratto a tempo determinato di fruire della carta docenti. Sussistenza.
Natura economica del beneficio. Esclusione.
Conseguenze.

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La pronuncia del Tribunale di Foggia in commento si pone in aperto contrasto con una giurisprudenza di merito che “dall’Alpi alle Piramidi” sta riconoscendo in maniera pressocchè unanime il beneficio della Carta docenti in favore dei docenti precari.

Tale pronuncia peraltro finisce per disattendere quanto affermato appena qualche mese fa dalla Corte di Cassazione in subiecta materia, seppure con riferimento al personale educativo.

Il Tribunale di Foggia – pur riconoscendo in astratto il principio per cui la carta docenti spetta anche al personale precario- precisa però che tale beneficio può essere riconosciuto entro il termine massimo di due anni, al fine di evitare una cosiddetta “discriminazione alla rovescia”.

Il nodo su cui si fonda la tesi del tribunale riguarda la natura del beneficio.

Aderendo in modo acritico alle argomentazioni difensive del Ministero, nella sentenza in commento si legge che la carta docenti “non ha natura di retribuzione accessoria né costituisce reddito imponibile”.

Il Giudicante sembra non essersi reso conto che – se effettivamente così fosse- non risulterebbe neppure violata la Clausola 4 dell’Accordo Quadro europeo sul contratto a tempo determinato (principio di non discriminazione), in quanto la Carta docenti non potrebbe considerarsi ricompresa nelle “condizioni i impiego” di cui alla detta clausola.

Di seguito quanto previsto dalla clausola de qua.

Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Risulta evidente che se effettivamente la carta docente non avesse una natura economica, la CGUE non avrebbe mai potuto affermare la violazione del principio di non discriminazione, in quanto il suddetto beneficio non sarebbe riconducibile alle “condizioni di impiego”.

La tesi prospettata dal Tribunale di Foggia si pone dunque in aperto contrasto con quanto stabilito expressis verbis dalla CGUE che, nella causa C‑450/21, ha affermato quanto segue.

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza.

Non solo.

Anche nella sentenza n. 32104/2022 della Corte di Cassazione relativa al riconoscimento del beneficio de quo al personale educativo, si legge testualmente è indubbio, poi, che la carta docente “dell’importo nominale di €. 500 annui” costituisce un beneficio economico.

Il Tribunale di Foggia (probabilmente senza essersene reso conto) si è posto in aperto contrasto con quanto affermato in subiecta materia dai più alti consessi giurisdizionali (si ricorda ad abundantiam anche quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n.1842 del 16 marzo 2022).

 

Conseguenze.

Trattandosi di credito di natura retributiva, nel caso in specie opera con ogni evidenza la prescrizione quinquennale.

L’erroneità della qualificazione giuridica ha finito per condurre il Tribunale di Foggia ad affermare inopinatamente che nel caso in specie sia operante una sorta di “prescrizione biennale” del beneficio retributivo, arrivando apoditticamente ad equiparare il mancato utilizzo della carta già assegnata al diritto di ottenere l’attribuzione della carta.    

 Avvocato Francesco Orecchioni