La Cassazione stabilisce che la Carta del Docente spetta in misura piena anche ai precari con nomina “annuale” e “fino al termine delle attività didattiche”

A seguito del rinvio pregiudiziale attivato dal Giudice del lavoro di Taranto la Suprema Corte, con la Sentenza, n. 4090, sezione lavoro, del 4.10.2023 ha avuto modi di chiarire alcuni degli aspetti ancora controversi in materia. In particolare la Corte si è espressa su due punti qualificanti: la spettanza del diritto e la sua prescrizione

Sulla spettanza del diritto

Relativamente al “tema della spettanza della Carta Docente”, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale”. Tali incarichi, com’è noto, si riferiscono alle supplenze c.d. “annuali” o “fino al termine delle attività didattica”, per cui alcun dubbio sussiste sulla spettanza del diritto riguardo a tali docenti.

Sulla prescrizione del relativo diritto

Sul tema della prescrizione del diritto azionato la medesima pronuncia ha, altresì chiarito, in conformità alle pronunce di merito sin qui conosciute, “la natura pecuniaria dell’obbligazione” e  che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall’assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l’assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l’applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”.  

Quanto alla decorrenza del suddetto termine prescrizionale la Corte, infine, osserva: “la prescrizione dell’azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall’eventualmente successivo momento in cui, per l’annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.

Avv. Severino Coladonato