ll Tribunale di Padova a seguito di reclamo cautelare ordina l’assegnazione provvisoria su sostegno di una docente di ruolo, priva di specializzazione, che aveva chiesto il ricongiungimento con genitore disabile

A seguito di reclamo cautelare si è conclusa favorevolmente una vicenda avente ad oggetto l’assegnazione provvisoria su sostegno di una docente, non avente titolo di specializzazione su sostegno, che ha visto contrapporsi l’Ufficio Scolastico di Avellino e una docente di ruolo presso un istituto comprensivo della provincia di Padova.

La docente in questione, nel luglio 2022, presentava domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale di cui all’art. 7 del CCNI del 08.07.2020 per la scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2022/2023 – SU POSTO DI SOSTEGNO – per le sedi ivi indicate della provincia di Avellino ai fini del ricongiungimento alla famiglia e precisamente al genitore disabile rappresentando di usufruire del diritto di precedenza previsto all’art. 8 comma 1 p. IV lettera I del C.C.N.I. Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie personale docente educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, prorogato per l’a.s. 2022/2023 come da Intesa del 16.06.2022 (doc. 10-A fascicolo primo grado): “..personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore…”.

La docente, pertanto, allegava di essere destinataria dei benefici di cui all’art. 33 comma 5 e 7 della L. 104/1992, in quanto figlia referente unica che presta assistenza continuativa al genitore disabile riconosciuto “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3, L. 5.2.1992, n. 104” come stabilito da Commissione Medica INPS ed inoltre  allegava l’impossibilità per gli altri familiari di effettuare assistenza al genitore con disabilità per ragioni esclusivamente oggettive, peraltro ritualmente autocertificate da ogni familiare.

Tuttavia, nonostante l’allegato diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 e 7 della L. 104/1992, alla docente, pur entrata nell’apposita graduatoria, NON veniva assegnata alcuna sede di assegnazione provvisoria per “MANCATA DISPONIBILITA’”.
Dalla graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie, peraltro, sì evinceva che erano stati assegnati provvisoriamente posti su sostegno fino a due posizioni in graduatoria precedenti a quella occupata dalla docente in questione.

La docente pertanto proponeva reclamo, in via amministrativa, all’ Ambito Territoriale di Avellino che lo respingeva adducendo la motivazione che la richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale della docente era rimasta insoddisfatta per indisponibilità di sedi e precisando che i successivi posti di sostegno assegnati in deroga erano, e sarebbero, stati assegnati nelle operazioni annuali solo a docenti titolari di sostegno o a docenti in possesso del titolo di specializzazione.

Tuttavia, già ad inizio settembre 2022, l’AT. di Avellino pubblicava l’elenco dei docenti risultati assegnatari di incarico a tempo determinato da GAE e GPS per l’a.s. 2022/23 – primo turno – dal quale si evinceva che taluni posti di sostegno (a t.d.) erano stati assegnati – attraverso il meccanismo delle graduatorie incrociate – a docenti inseriti nella seconda fascia delle G.P.S. (Graduatorie Provinciali per le Supplenza) e d’istituto e comunque nelle cosiddette graduatorie INCROCIATE e che, quindi, erano PRIVI DELLA SPECIALIZZAZIONE richiesta per il sostegno, contrariamente a quanto affermato dallo stesso U.S.P. di Avellino nella risposta al reclamo.

Seguivano poi altri due turni di nomina di docenti risultati assegnatari di incarico a tempo determinato da GAE e GPS per l’a.s. 2022/23, sempre su sostegno, con i quali l’U.S.P. di Avellino continuava ad assegnare incarichi a tempo determinato ancora a docenti privi del titolo di specializzazione su sostegno ed a discapito della ricorrente, docente di ruolo con precedenza ex art. 33 l. 104/92.

Pertanto la docente,  ricorreva al Tribunale di Padova, con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., per  far accertare e dichiarare il diritto della ricorrente – docente di ruolo – allo scorrimento della graduatoria delle assegnazioni provvisorie interprovinciali  (ove era inserita) e, riconosciuto comunque il diritto di precedenza di cui all’art. 33 L. n. 104/92, come richiamato dal CCNI 08.07.2020 all’art. 8 comma 1 punto IV lett. i), disporre in via d’urgenza l’assegnazione provvisoria della ricorrente per l’anno scolastico 2022/2023 nella provincia di Avellino, su posto di sostegno, con precedenza rispetto ai docenti supplenti non specializzati ed ordinando, conseguentemente, al MIUR – USR per la Campania – Ambito Territoriale Provinciale di Avellino, di disporre l’assegnazione provvisoria della ricorrente per l’anno scolastico 2022/2023 in un istituto dell’ambito provinciale di Avellino;

In prima istanza il Tribunale di Padova rigettava il ricorso. La docente, conseguentemente, proponeva reclamo rappresentando, come già fatto in prima battuta, che il diritto del docente di ruolo, inserito nelle graduatorie per le assegnazioni provvisorie ed avente il diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/92 poteva ricavarsi in generale da plurime norme del nostro ordinamento, in primis dall’art. 97 della Costituzione laddove enuncia il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Peraltro, si evidenziava come, oltre che da un punto di vista strettamente normativo, anche da un punto di vista logico fosse agevole comprendere che, in assenza di specializzazione su sostegno, debbano essere utilizzati primariamente i docenti di ruolo anziché i precari.

Conseguentemente, il Tribunale di Padova – Sezione Lavoro, quale Giudice del Reclamo (con Ordinanza del 03.03.2023) ha dichiarato illegittimo l’operato del MIUR – UST di Avellino, ordinando al MIUR di assegnare provvisoriamente la docente ad un posto di sostegno nella scuola primaria di secondo grado nell’ambito richiesto.

Il Tribunale di Padova, peraltro, con la pronuncia in oggetto,

  • aveva modo di accertare che posti cui la ricorrente avrebbe potuto aspirare, per l’assegnazione provvisoria, erano stati attribuiti a docenti privi della specializzazione sul sostegno mediante l’utilizzo di docenti iscritti alle graduatorie provinciali delle supplenze e in particolare utilizzando in modo incrociato tali graduatorie (graduatorie incrociate);
  • considerava che la docente era la referente unica ad assisteva la madre gravemente disabile, circostanza che le dava diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla sua residenza;
  • sollevava l’irrilevanza dell’obiezione del MIUR secondo cui le nomine su posti di sostegno di docenti inseriti nelle GPS era avvenuta dopo che si erano chiuse le operazioni per le assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo posto che il diritto della ricorrente, riconosciuto dalla legge, prevale su di un termine stabilito dal MIUR di natura regolamentare.

Anche il Tribunale di Padova, quindi, con questa pronuncia si allinea alla giurisprudenza, su casi equivalenti, di altri Tribunali (Tribunale di Siracusa, Tribunale di Reggio Emilia e di Verona) enucleando il principio di prevalenza, per le assegnazioni provvisorie, dei docenti di ruolo rispetto ai docenti non di ruolo.

Avv. Alfonso DI MICCO