Passaggio di profilo da collaboratore scolastico ad Assistente Amministrativo: in ricostruzione di carriera deve essere valutato integralmente e non con “temporizzazione” il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella qualifica di partenza di collaboratore scolastico nel ruolo di approdo di Assistente Amministrativo
Con la recente sentenza n. 2061/2022 del 26.5.2022 il Tribunale di Foggia Sezione Lavoro ha accolto il ricorso presentato da un assistente amministrativo – con il patrocinio dell’avvocato Roberto GAMMAROTA (Foro di Trani) – finalizzato al riconoscimento integrale del servizio di ruolo e non di ruolo prestato nel precedente profilo di collaboratore scolastico in luogo del meccanismo deteriore della c.d. temporizzazione. L’assistente amministrativo, infatti, che aveva prestato svariati anni di servizio con qualifica di collaboratore scolastico prima di transitare nel profilo di assistente amministrativo, si era visto riconoscere in ricostruzione di carriera il servizio prestato nel profilo precedente solo nei limiti della cd. “temporizzazione” e, cioè, non in misura integrale ai sensi dell’art 6 Dpr 345/1983.
Ebbene, con la sentenza in oggetto il Giudice, accogliendo le tesi difensive formulate nell’interesse dell’assistente amministrativo ha accolto il ricorso affermando il seguente principio “…Conseguentemente il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare il diritto del ….alla integrale ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con qualifica inferiore di collaboratore scolastico nel ruolo superiore di approdo di assistente tecnico in base al combinato disposto ex art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (cd. principio di non discriminazione, così come interpretato ex plurimis da Cass. n. 31150/2019 del 28.11.2019 – riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato). Inoltre, il Ministero convenuto è tenuto a inquadrare nuovamente il ricorrente in virtù dell’anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico, da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di Assistente Tecnico A.T.A., nonché a corrispondere in favore del ricorrente medesimo il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”
L’amministrazione convenuta è stata condannata altresì alle spese di lite.
Avv. Roberto Gammarota