Riconoscimento titolo estero sul sostegno

Tar Lazio – Ordinanza n. 1548-2022 del 10.03.22

La Sezione Quarta bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, con Ordinanza n. 1548/2022, condividendo l’impostazione difensiva dell’avv. Pasquale Marotta, ha accolto la domanda cautelare della ricorrente avverso il decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione.

Peraltro, con tale provvedimento il TAR Lazio ha mutato nuovamente il proprio orientamento sulla competenza del Ministero dell’Istruzione in tema di valutazione delle istanze di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero dai docenti.

Difatti, con la suddetta Ordinanza, i Giudici della Sezione Quarta bis del TAR Lazio – Roma, hanno chiarito definitivamente la questione relativa al riparto di competenze tra Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’Ordinanza in questione, sul punto, ha disposto: “considerato, infine, che il provvedimento appare illegittimo anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza al riconoscimento dei titoli professionali, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell’Istruzione, sentito il Ministero dell’Università e della ricerca, il potere di riconoscere i titoli ai fini dell’accesso all’insegnamento nelle scuole”.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, appare definita la questione relativa alla competenza in tema di valutazione delle istanze di riconoscimento delle qualifiche di docenti conseguite all’estero, che viene attribuita al Ministero dell’Istruzione.

L’Ordinanza, inoltre, chiarisce che il Ministero non può rigettare ma deve valutare e confrontare il percorso e gli esami sostenuti all’estero con il contenuto degli esami che si sostengono in Italia (col TFA sostegno) e, qualora ravvisasse un’incompletezza del contenuto dei programmi, dovranno essere disposte le misure compensative, prevedendo, cioè, degli esami integrativi.

Avv. Pasquale Marotta