“Salvaprecari 2010/2011” – Sulla gestione degli elenchi prioritari distrettuali è competente il Giudice Ordinario.


 T.A.R. Lazio, Sede di Roma – III Sezione Bis: sentenze nn°8093/2012;  8094/2012; 8597/2012; 5832/2012; 6756/2012; 6757/2012; 6758/2012; 6966/2012.

 

Nota di commento

Gli “elenchi prioritari” istituiti dal Ministero dell’istruzione con i DD.MM. nn° 68 e 80 del 2010 (cd. Salvaprecari) per il conferimento delle supplenze temporanee, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti: “che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi”.

“ la questione sottoposta …. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni …. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale….”

“Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico ….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….”.

È quanto statuito dalla 3^ Sezione Bis del Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, Sede di Roma, che con le pronunce sopra richiamate (rese dopo circa due anni dalla proposizione dei ricorsi) ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, richiamando la nota pronuncia  dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011, che “arrendendosi”, alla fine, all’orientamento del Giudice della giurisdizione (Cassazione Sezione Unite Civili n. 22805 del 12 ottobre 2010), avrebbe “definitivamente risolto” il contrasto giurisprudenziale esistente in materia di graduatorie del personale scolastico

Un contrasto giurisprudenziale risolto, invero, a danno di migliaia di docenti che dapprima si erano visti illegittimamente pretermessi dalle graduatorie in questione e che oggi, a distanza di circa due anni dall’avvio dei ricorsi collettivi promossi dinanzi al Giudice Amministrativo inizialmente dichiaratosi munito di giurisdizione in tema di graduatorie del personale scolastico, si vedono costretti a riavviare (singolarmente) l’intero iter procedimentale dinanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue infatti il rinvio della causa al Giudice individuato come munito di giurisdizione (translatio iudicii), con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, tenuto conto del disposto di cui all’art. 59 Legge 69/2009 e dell’art. 11, comma 2, del  C.p.a. (D.Lgs. n.104/2010) che appunto“ fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione”.

Ma alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato ( C.d.S., n°600/2012) è davvero possibile affermare che il tema di graduatorie del personale scolastico il conflitto giurisprudenziale circa l’individuazione del Giudice munito di giurisdizione sia stato definitivamente risolto in favore del Giudice Ordinario?

Detta pronuncia, infatti, sembrerebbe annunciare un nuovo revirement del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, dal momento che con essa, seppur limitatamente alle fattispecie inerenti provvedimenti di depennamento degli aspiranti,  si è assunto che detti provvedimenti, assumendo i tratti dell’atto a contenuto vincolato, non possono avere alcuna incidenza sulla individuazione del Giudice munito di giurisdizione. Quest’ultimo va al contrario individuato, ai sensi dell’art. 103 della Costituzione, sulla base della natura della posizione giuridica fatta valere che, per quanto detto, è di interesse legittimo (oppositivo)”.

Ebbene, ad avviso di chi scrive il nodo sulla giurisdizione in materia di graduatorie del personale scolastico appare tutt’altro che sciolto.

Avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO