Tar Lazio – Ordinanza n. 4938 del 13 ottobre 2014

Il TAR ancora una volta riconosce illegittima la disparità di trattamento contenuta nel bando DDG del 24.09.2012

 

Con l’ordinanza che si allega, il TAR del Lazio ha confermato il proprio orientamento in tema di validità del titolo di studio per partecipare al concorso ordinario di cui al DDG del 24.09.2012 ed ha riammesso, seppur con riserva, una docente che dopo il superamento di tutte le prove è stata poi esclusa dalla graduatoria definitiva con la motivazione che il titolo di laurea è stato da lei conseguito in un anno accademico successivo a quelli per cui il bando aveva stabilito un termine massimo.

La vicenda è nota ed è stata già oggetto di pronunce da parte della giustizia amministrativa.
Il Miur, infatti, con DDG del 24.09.2012 ha ritenuto che tra il diploma di laurea, quale titolo di accesso per il concorso de quo, dovesse essere conseguito entro l’a.a. 2001-2002 se si fosse trattato di corsi di studi quadriennali o inferiori ed entro l’a.a.2002-2003 se si fosse trattato di corsi di studi quinquennali, con ciò escludendo, a priori, dalla partecipazione del concorso tutta una serie di aspiranti che, invero, hanno conseguito la laurea in epoca successiva, ma che non hanno potuto utilizzare il diploma di laurea perché per oltre 10 anni non sono stati banditi concorsi.

Il TAR con sentenza n. 11078/12 aveva già affermato come le limitazioni temporali contenute nel bando concorsuale di cui al DDG del 24.09.2012 determinavano una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l’anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come ad esempio la ricorrente che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domande, ditalchè, con l’Ordinanza che si allega ha affermato nuovamente detti principi.

Vale la pena di rilevare come la sezione III bis del TAR del Lazio dimostri di aver particolarmente a cuore l’effettività dei giudizi proposti.
Nell’ordinanza che si allega, infatti, i giudici amministrativi oltre a riammettere con riserva nella graduatoria la ricorrente illegittimamente esclusa, hanno provveduto ad autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le nuove disposizioni on line ed a fissare in tempi celeri l’udienza di merito, al fine di ottenere una definizione del giudizio entro l’anno.

Avv. Isetta Barsanti Mauceri