Concorso docenti – contenzioso candidati non abilitati: lo strano caso del Ministero che si dà torto ancor prima della sentenza e viene poi smentito dal TAR che, invece, gli dà ragione!
Con sentenza n. 9528 del 16/7/2015 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso dei candidati del concorso per docenti indetto nel 2012 che avevano chiesto di parteciparvi nonostante fossero privi sia di abilitazione all’insegnamento (come richiesto, a regime, dalla legge) che di una laurea conseguita entro l’anno accademico 2001/2002 (come eccezionalmente consentito dal bando di concorso, in via transitoria, per ragioni di tutela dell’affidamento dei vecchi iscritti ai corsi di laurea).
Più precisamente, la citata pronunzia del Tar capitolino puntualizza che non hanno diritto a permanere nelle graduatorie concorsuali – ove si trovavano inseriti, con riserva, in virtù di ordinanze meramente cautelari – coloro che “abbiano conseguito la laurea in un arco temporale in cui potevano conseguire il titolo abilitativo mediante frequenza delle SSIS prima del 2008 o TFA dopo il 2011”.
Quindi, secondo il chiaro pronunciamento del TAR, soltanto coloro che fossero effettivamente incorsi nel blocco dei percorsi abilitanti (verificatosi tra il 2008 e il 2010) possono oggi, in via riparatoria, essere mantenuti nelle graduatorie concorsuali. Non di certo, invece, coloro che, come numerosi vi erano tra i ricorrenti, si fossero laureati già dal 2003 – e, quindi, hanno avuto a disposizione vari cicli SSIS per ottenere l’abilitazione (che tuttavia non sono riusciti a conseguire) – ovvero dal 2011 in poi, allorché vennero attivati i cc.dd. T.F.A.
Ferma restando, a parere di chi scrive, la forzatura dei dati normativi nell’ammettere al concorso anche la sparuta categoria dei laureati tra il 2008 e il 2010 – il vigente ordinamento scolastico non prevede, infatti, un diritto soggettivo all’abilitazione, in qualsiasi caso e in qualsiasi momento, ma, al contrario, al condivisibile fine di porre un argine al dilagante fenomeno del precariato scolastico, impone all’Amministrazione di attivare percorsi abilitanti soltanto in caso di accertato fabbisogno di nuovo personale docente (vedasi, da ultimo, l’art.5 del Regolamento n.249/10) – è con riferimento ai candidati (o aspiranti tali) laureatisi in annualità non ricadenti nel suddetto arco temporale che si assiste a un vero e proprio paradosso amministrativo/giudiziario.
Difatti, su una questione di tale rilevanza e in cui si dibattevano contrapposte schiere di candidati (tutti, legittimamente, aspiranti ai posti di lavoro messi a concorso), il MIUR (o, meglio, un Dirigente dello stesso) decideva, con condotta del tutto inusitata, di non attendere l’esito dei giudizi nel merito e, entrando ‘a gamba tesa’ sul contenzioso in corso, dava istruzioni, nello scorso mese di marzo, ai vari Uffici Scolastici di procedere allo scioglimento della riserva a favore, indiscriminatamente, di tutti i ricorrenti: persino per quelli laureatisi solo pochi giorni prima della scadenza della domanda di partecipazione al concorso e che, quindi, blocco o non blocco, mai avrebbero potuto conseguire l’abilitazione in tempo utile!
Con la citata circolare veniva, anzi, raccomandato di procedere con la “massima sollecitudine”.
Ebbene, ora che, al di là delle affrettate e ‘masochistiche’ previsioni dell’Amministrazione scolastica circa l’esito del contenzioso (che, di certo, non possono che gettare cattiva luce circa il rispetto dei fondamentali principi d’imparzialità e trasparenza amministrativa), il TAR Lazio, con buon uso della logica prima ancora che del diritto, ha definitivamente chiarito e circoscritto (ai soli laureati tra il 2008 e il 2010) l’ambito dei possibili beneficiari di provvedimenti di ammissione al concorso, è preciso obbligo del MIUR emanare immediatamente una circolare correttiva di quella precedentemente emessa, impartendo adeguate direttive agli Uffici Scolastici Regionali ai fini del depennamento dalle graduatorie dei candidati non aventi titolo a permanervi.
Ciò è auspicabile, per lo stesso Ministero, avvenga con la “massima sollecitudine”; essendo facile, altrimenti, prevedere un massiccio contenzioso di tipo risarcitorio da parte della folta schiera di candidati che, in occasione delle imminenti operazioni di immissione in ruolo, dovessero essere scavalcati da soggetti non legittimati a permanere in graduatoria.
Avv. Fabio Rossi