Tar Liguria – Sentenza n. 1178 del 20 settembre 2012

DSA – formulazione di un piano didattico personalizzato – conseguente vincolo assunto dalla scuola – mancato rispetto – non ammissione alla classe successiva – illegittimità.

 

Dopo la prima (25.7.2011) certificazione del centro REUL Onlus centro di riabilitazione per udito, linguaggio e comunicazione risulta che il consiglio scolastico si pronunciò il 6.12.2011, formulando un piano didattico personalizzato per l’interessato, non ostante la documentazione clinica non provenisse da una struttura sanitaria pubblica;

in tal senso deve ritenersi che l’amministrazione scolastica si fosse vincolata ad assistere l’apprendimento dello studente con attitudine personalizzata, avendo riguardo alle problematiche di dislessia e discalculia che erano state diagnostiche al giovane;

le misure adottate dall’istituto sono documentate dalle copiose allegazioni in atti, e documentano che, in sostanza, il metodo per lo studio dell’interessato non differì oltremodo da quello approntato per gli studenti indenni dalla patologia denominata DSA (difficoltà specifiche di apprendimento);

le contrarie allegazioni di cui alla memoria 14.9.2012 dell’avvocatura dello Stato non appaiono convincenti, posto che non elidono la valenza delle circostanze già in atti, relative all’utilizzo della forma scritta delle verifiche a cui lo studente fu sottoposto;

ciò si pone in contrasto con il vincolo assunto dalla Scuola nell’indicata occasione, posto che in quella sede l’istituzione non si era riservata la possibilità di sindacare l’attitudine dello studente alla frequenza del corso di studi, se non con le modalità convenute;

in tal senso appare verificata la doglianza con cui si lamentano distinte violazione del dpr 122 del 2009 e della legge 170 del 2010, che dispongono appunto a proposito degli accorgimenti didattici che la scuola deve adottare per favorire l’apprendimento degli studenti affetti dall’indicata patologia;

l’apprezzamento del consiglio di classe impugnato in questo giudizio è derivato dalla valutazione degli atti presupposti gravati – i giudizi dei singoli insegnanti – , per cui può ritenersi provata la censura con cui si lamenta che la motivazione delle valutazioni non risulta aver tenuto conto del piano personalizzato che la scuola s’era vincolata a seguire.

 

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