Tribunale di Agrigento – Sentenza n. 525 del 18 maggio 2016

L’insegnante in situazione di disabilità va escluso dalla graduatoria interna  per l’individuazione dei soprannumerari perdenti posto anche se è entrato a far parte dell’organico nell’anno scolastico in corso.

 

Il caso affrontato dal Tribunale di Agrigento con la sentenza 525/2016 è di particolare interesse perché riguarda l’ipotesi, assai frequente, di individuazione del  perdente posto e conseguente trasferimento d’ufficio.

Come è noto, il contratto sulla mobilità prevede che alcune categorie di docenti e di personale A.T.A. non siano inserite nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

L’esclusione riguarda personale con disabilità, personale che assista, a certe condizioni,  familiari a loro volta disabili e chi ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Una particolare categoria di esclusi è quella costituita  dal personale disabile di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nella fattispecie in commento, in presenza di una pluralità di perdenti posto,  un Dirigente scolastico aveva negato il beneficio dell’esclusione dalla graduatoria perché l’insegnante disabile era entrata a far parte dell’organico dell’istituto con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria; ne era derivata l’individuazione come perdente posto ed un trasferimento d’ufficio in altra sede non gradita.

A parere del Dirigente, la  concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola imponeva l’applicazione del principio sancito dal CCNL, secondo cui i soggetti da dichiarare in soprannumero devono essere prioritariamente individuati tra quelli di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria.

Il Giudice del lavoro Sara Monteleone, dopo avere evidenziato che  la lettera delle richiamate  norme contrattuali non contiene il benché minimo elemento che autorizzi una simile riduttiva lettura del beneficio dell’esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto previsto in favore dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 21 l. n. 104/1992, ha accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità della graduatoria dei perdenti posto nella parte in cui include la ricorrente, nonché l’illegittimità del trasferimento d’ufficio della medesima che ne è derivato; ha infine dichiarato il diritto dell’insegnante a riprendere servizio presso l’Istituto di provenienza, condannando le amministrazioni convenute a porre in essere, ciascuna per le proprie competenze, tutte la necessarie attività.

Avv. Giuseppe Limblici