Tribunale di Milano – Ordinanza del 10-01-11

Riduzione delle ore di sostegno – discriminazione ai danni degli studenti disabili – illegittimità.

 

La scelta discrezionale dell’amministrazione scolastica di ridurre le ore di “sostegno” agli studenti disabili è idonea a concretare un’indiretta discriminazione, vietata dalla L. n. 67 del 2006, ogni qual volta essa non si accompagni ad una corrispondente identica contrazione della fruizione del diritto allo studio anche per tutti gli altri studenti normodotati e risulti in concreto inadeguata al “rispetto del nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”.

 

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