Tribunale di Milano – Sentenza n. 466 del 27-01-11

Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato – diritto agli scatti retributivi di anzianità – sussistenza.

 

L’avvenuta violazione del principio di non discriminazione – avuto particolare riguardo al mancato riconoscimento a parte ricorrente degli scatti di anzianità riconosciuti ai colleghi di pari anzianità e livello assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato – comporta l’illegittimità dei contratti a termine impugnati, ex. art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, ed il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere dalla resistente, a titolo risarcitorio, una somma ammontante alla differenza tra quanto percepito, nel medesimo periodo, dai dipendenti assunti dalla resistente a tempo indeterminato con pari anzianità e livello e quanto percepito dagli stessi.

( da gildavenezia.it)

 

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