Tribunale di Terni – Sentenza n. 299 del 09-09-2011

I permessi per motivi personali costituiscono un diritto del dipendente.

 

Ai sensi dell’art. 15 II co. del CCNL Scuola, “Il dipendente (…) ha diritto, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali documentati anche mediante autocertifìcazione”.

Il riferimento a motivi di carattere personale è di tale ampiezza da indurre a ritenere giustificata la richiesta di permesso ogni qual volta l’istanza sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Infatti, proprio perché a carattere residuale, l’istituto del permesso per motivi personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente non possa usufruire di permessi ad altro titolo, purché l’interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Ad esempio, il dipendente che intenda partecipare al funerale di un congiunto e non abbia diritto ad usufruire di un giorno di permesso per lutto ai sensi dell’art. 15 1 CO. del CCNL di categoria per difetto del vincolo di parentela con il deceduto a tal fine richiesto dalla norma ben potrà chiedere di usufruire di un giorno di permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire di un giorno di permesso per motivi di studio, essendo tali permessi previsti unicamente per partecipare a concorsi od esami.

Allo stesso modo, qualunque dipendente scolastico che non possa usufruire di permessi per motivi sindacali ai sensi dell’art. 10 del CCNQ del 07.08.1998 in quanto non appartenente ad alcuna delle categorie ivi previste, ben potrà chiedere di usufruire di un permesso per motivi personali per partecipare ad una manifestazione sindacale.

Diversamente opinando si giungerebbe alla paradossale conclusione di consentire al dipendente di usufruire di permessi per perseguire interessi non tipizzati dall’ordinamento e di non consentirgli, invece, di usufruirne per perseguire interessi (quali lo studio, l’assistenza, l’attività sindacale) che già sono stati espressamente considerati dalla legge o dalla contrattazione collettiva come meritevoli di particolare tutela.

(Sentenza pubblicata su Cobas Terni)

 

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