Tribunale di Trani – Sentenza n. 1545 del 15 marzo 2012

Successione di contratti a tempo determinato – conversione dei contratti in un unico contratto a tempo indeterminato.

 

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Tribunale di Trani

Sezione Lavoro

Sentenza 15 marzo 2012, n. 1545

in persona del Giudice monocratico Dott. Massimo Brudaglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6483 R.G.L. e promossa da

___________ con l’avv. S. Gregorio e G. Berloco

Ricorrente

contro

M.I.U.R. + altri, con l’Avv. dello Stato

Resistente

Motivi della decisione

La domanda può essere accolta, per quanto di ragione.

Anzitutto non appaiono fondate le eccezioni preliminari, sia processuali che di merito: quella di difetto di giurisdizione, in quanto la fattispecie – per quanto si dirà – attiene ad un rapporto di lavoro privatistico già instaurato “ex lege” e non semplicemente “in fieri”; quella di incompetenza funzionale, per se limitata alla domanda di risarcimento danni, non ha pregio, a mente dell’art. 409 c.p.c. (v. S.C. n.1850/2012); quella di prescrizione è inammissibile, non solo perché generica, ma anche alla luce di S.C. n. 10813/2011, secondo cui, nei casi come quello che ne occupa, quando il diritto fatto valere in giudizio trovi fondamento in una direttiva comunitaria (nella specie la richiamata 1999/70/CE) e quando intervenga un atto legislativo solo parzialmente attuativo (come più in là si spiegherà, il d.lgs. n. 368/2001), il corso della prescrizione non inizia a causa del perdurare, in via permanente, dal danno cagionato dalla mancata attuazione piena della Direttiva.

Passando al merito, deve osservarsi che è pacifico che vi sia stata una sequenza di con­tratti a tempo determinato, per oltre trentasei mesi complessivi, tutti carenti di esplicita giu­stificazione; tale sequenza di contratti con dette caratteristiche manifesta di per sé la sua il­legittimità, cui deve conseguire la sanzione prevista dalla legge, della conversione dei con­tratti in un unico contratto a tempo indeterminato (art. 5 co. 2 d.lgs. cit.).

Questo G. ritiene che non possa trovare applicazione il divieto di conversione di cui all’art. 36 d. lgs. 165/2001, alla luce della ordinanza c.d. “Affatato” del 1.10.10 della C.G.E., secondo cui la predetta norma non è ostacolata nella sua vigenza e applicabilità dalia direttiva europea cit. “quando l’ordinamento giuridico…. prevede… altre misure effet­tive per evitare ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo deter­minato…”. Orbene, in quest’ottica questo G. ritiene che l’attuale ordinamento non conten­ga alcuna efficace sanzione idonea ad ovviare all’utilizzo abusivo del predetto tipo di con­tratto, nel pubblico impiego, a mente della norma citata.

E valga il vero: ove si ritenesse applicabile il cit. art. 36, che prevede il solo limitato risar­cimento del danno, peraltro privo di parametri determinati, non si otterrebbe (come nei fatti non si c ottenuto) alcun effetto deterrente, tant’è che il malvezzo lamentato è perdurato per oltre un decennio, dalla emanazione del provvedimento legislativo. Stesse argomentazioni valgono per l’eventuale applicazione dell’art 32 L.183/2010, nella sola parte in cui prevede un semplice indennizzo.

La stessa Corte Cost. con una recente sentenza (n. 303/2011) ha chiarito che “la stabiliz­zazione del rapporto è la tutela più intensa che il lavoratore precario possa ricevere…. il ri­sarcimento…. assume valore logicamente secondario”; detta pronuncia non può che confor­tare la tesi qui affermata.

Quanto poi ai profili di dedotta incostituzionalità, a mente dell’art. 97 Cost., di questa soluzione giudiziaria della controversia, va osservato che la stessa relativa questione a parere del giudicante attuale appare palesemente infondata, non solo perché il medesimo art. prevede deroghe di legge generale dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso, ma anche perché non stabilisce le caratteristiche del concorso medesimo; all’uopo deve osservarsi che certamente le graduatorie utilizzate dalla Amm. ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle proposte contrattuali, null’altro sono che il prodotto finale di un procedimento concorsuale, pur se per soli titoli. Pertanto, può affermarsi che la norma Cost. appare pienamente rispettata dalla soluzione qui adottata.

In considerazione della ritenuta esaustività del diritto del ricorrente ad opera della disposta conversione, cui dovranno conseguire tutti i naturali effetti giuridici ed economici, si ritiene equo non riconoscere ulteriori indennizzi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il dott. Massimo Brudaglio, quale Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall’istante nei confronti del M.I.U.R., con atto depositato il 30/12/2011, così provvede:

1) Accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, dichiara la conversione del rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e il M.I.U.R. “a tempo indeterminato” fino dalla data del primo contratto a tempo determinato, con ogni effetto giuridico ed economico, compresa l’eventuale riammissione in servizio;

2) Condanna il M.I.U.R. al pagamento a favore del ricorrente di spese e competenze che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Trani il 15/03/2012.

Depositato all’udienza del 15/03/2012.

 

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