Reiterazione contratti a tempo determinato: conversione dei contratti in un unico contratto a tempo indeterminato.
(Sentenza inviata dall’UGL Scuola di Bari – Leggi il comunicato).
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Passando al merito, deve osservarsi che è pacifico che vi sia stata una sequenza di contratti a tempo determinato, per oltre trentasei mesi complessivi, tutti carenti di esplicita giustificazione; tale sequenza di contratti con dette caratteristiche manifesta di per sé la sua illegittimità, cui deve conseguire la sanzione prevista dalla legge, della conversione dei contratti in un unico contratto a tempo indeterminato (art. 5 co. 2 d.lgs. cit.).
Questo G. ritiene che non possa trovare applicazione il divieto di conversione di cui all’art. 36 d. lgs. 165/2001, alla luce della ordinanza c.d. “Affatato” del 1.10.10 della C.G.E., secondo cui la predetta norma non è ostacolata nella sua vigenza e applicabilità dalia direttiva europea cit. “quando l’ordinamento giuridico….prevede…altre misure effettive per evitare ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato…”. Orbene, in quest’ottica questo G. ritiene che l’attuale ordinamento non contenga alcuna efficace sanzione idonea ad ovviare all’utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto, nel pubblico impiego, a mente della norma citata.
E valga il vero: ove si ritenesse applicabile il cit. art. 36, che prevede il solo limitato risarcimento del danno, peraltro privo di parametri determinati, non si otterrebbe (come nei fatti non si c ottenuto) alcun effetto deterrente, tant’è che il malvezzo lamentato è perdurato per oltre un decennio, dalla emanazione del provvedimento legislativo. Stesse argomentazioni valgono per l’eventuale applicazione dell’art 32 L.183/2010, nella sola parte in cui prevede un semplice indennizzo.
La stessa Corte Cost. con una recente sentenza (n. 303/2011) ha chiarito che “la stabilizzazione del rapporto è la tutela più intensa che il lavoratore precario possa ricevere….il risarcimento….assume valore logicamente secondario”; detta pronuncia non può che confortare la tesi qui affermata.