Tribunale di Latina – Sentenza n. 1601-2016 del 22 dicembre 2016

Diplomati magistrale: anche per il Giudice del Lavoro hanno diritto ad essere inseriti in GAE

 

Continua l’impegno della Cisl Scuola di Latina in favore dei diplomati magistrale ante 2001-02. Infatti, dopo aver ottenuto al TAR (con decreto monocratico del 16/09/2016 e poi con successiva ordinanza collegiale n.7271 del 18/11/2016) l’inserimento con riserva nella terza fascia delle GaE di oltre 150 docenti, patrocinati dall’Avvocato Maria Rosaria Altieri, prosegue la battaglia anche sul fronte del Giudice Ordinario.

Invero, con sentenza n. 1601 del 22 dicembre 2016 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso proposto dall’Avv. Altieri in favore di un gruppo di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-02, aderisce all’orientamento positivo espresso dall’Adunanza Plenaria del 26 aprile 2016, nonché dalla ulteriore giurisprudenza amministrativa espressasi sul punto, in particolare la storica sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015. Il Tribunale, in sostanza, facendo proprio quanto espresso dal Giudice Amministrativo in ordine al diritto dei diplomati magistrale ante 2001-02 ad essere inseriti nelle terza fascia delle GaE, ritiene altresì che “la pronuncia del giudice amministrativo ha definitivamente ablatorio anche per i soggetti estranei al giudizio amministrativo in ragione del contenuto inscindibile del decreto 235/14 annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e di contenuto inscindibile. La portata di una sentenza di annullamento di un atto inscindibile ha un’efficacia erga emnes e si estende ultra partes per quel che riguarda gli effetti caducatori”

Insomma una pronuncia veramente innovativa del Giudice Ordinario che ribadisce l’efficacia erga omnes della sentenza amministrativa di annullamento di un atto inscindibile che, quindi, estende ultra partes i suoi effetti caducatori.

La sentenza in commento, inoltre, non manca di affrontare anche il complesso tema del riparto di giurisdizione, riprendendo quanto disposto recentemente dalle Sezioni Unite con il Regolamento di Giurisdizione del 15 dicembre u.s. che, non discostandosi da quanto già precedentemente enunciato in casi analoghi, ha precisato che i decreti ministeriali che dispongono l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento sono atti a carattere normativo e di portata generale.

Ne consegue che, ai fini dell’individuazione del Giudice munito di giurisdizione, occorre individuare il petitum della causa: se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo (il decreto ministeriale) la giurisdizione in questo caso è devoluta al giudice amministrativo; se diversamente la domanda è volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, il quale può disapplicare l’atto amministrativo presupposto (il decreto ministeriale).

Avv. Maria Rosaria Altieri