Tar Piemonte – Sentenza n. 2547 del 16-11-2009

Servizio di insegnamento in concomitanza con la frequenza del Conservatorio – mancato riconoscimento – illegittimità.

 

Il divieto del riconoscimento del punteggio per il servizio d’insegnamento prestato in concomitanza con la frequenza dei “corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”( cd SSIS) ha carattere tassativo e non è suscettibile di applicazione analogica.

Di conseguenza va riconosciuto il servizio di insegnamento espletato in concomitanza con la frequenza dei corsi di didattica della musica presso il Conservatorio.

(Avv. Francesco Orecchioni)

 

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Sentenza n. 2547/2009

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2005, proposto da:
N. G., rappresentata e difesa dall’avv. Dario Sammartino, con domicilio eletto presso l’avv. Barbara Francesca Timon in Torino, corso V. Emanuele II, 52;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Centro Servizi Amministrativi – Torino; Ministero Istruzione, Università e Ricerca Scientifica , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato e domiciliati per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

F. G., non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento, sconosciuto nei suoi termini e pubblicato il 9.7.2005, con cui il C.S.A. di Torino ha approvato in via definitiva la graduatoria permanente provinciale per l’insegnamento nella scuola primaria (classe EEEE), terza fascia, valida dall’anno scolastico 2005/2006, nella parte relativa all’attribuzione del punteggio alla ricorrente; nonché della medesima graduatoria nella stessa parte…

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

Esaminate le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e udito per la ricorrente l’Avv. Dario Sammartino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1.1. La ricorrente, insegnante elementare, impugna il provvedimento, di estremi esatti ignoti, pubblicato il 9.7.2005, con cui il C.S.A. di Torino ha approvato la graduatoria permamente per l’insegnamento nella scuola primaria (classe EEEE), terza fascia, valevole per il 2005/2006, nella parte in cui ha attribuito alla medesima, in esito alla sua domanda di aggiornamento presentata in forza del decreto dirigenziale del 31.3.2005, il nuovo punteggio rispetto a quello di 52 punti di cui già godeva per l’anno scolastico 2004/2005.

Lamenta al riguardo che l’Amministrazione scolastica le abbia ingiustamente non riconosciuto e quindi in parte qua decurtato il punteggio cui aveva diritto per aver espletato due anni di servizio nel corso dei quali, contestualmente allo svolgimento della prestazione lavorativa, frequentava il corso di didattica della musica presso il Conservatorio, a superamento del quale ha poi conseguito il diploma di didattica della musica, il quale, ex art 4, l. n. 508/1999 come modificato dall’art 6 del d.l. n. 212/2002, abilita all’insegnamento dell’educazione musicale e che, inoltre, consente di ottenere ulteriori tre punti – in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti – ai sensi della lett. C, sub. C2, della Tabella allegata al d.l. n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004.

1.2. Quanto alla più lesiva lamentata illegittimità, la ricorrente deduce con il primo motivo violazione ed errata applicazione dell’art. 1 del d.l. . n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004.

E dell’art. 3 del d.d. 31.3.2005 lamentando che il punto B.3), lett. b) della Tabella allegata a detta legge sancisce il divieto di computare il servizio prestato nel mentre viene frequentato il corso di apprendimento, limitatamente ai “corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”, in quali non assurgono a categoria generale comprensiva di ogni corso finalizzato ad ottenere un diploma abilitante, ma individuano solo i corsi previsti dall’art. 4 della l. n. 341/1990 disciplinati dal D.M.. 26.5.1998. Viceversa, il corso di didattica della musica è disciplinato dal D.M. 13.4.1992 ed è quindi speciale ed oltretutto tenuto ben distinto dai primi dalla lettera A.) della stessa tabella allegata alla L. n. 143/2004.

1.3. Con il secondo motivo la ricorrente rubrica la violazione delle stesse norme, sostenendo che i tre punti per il conseguito diploma musicale le spettano in base alla lettera C.2) della Tabella anzidetta in quanto “titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria”.

1.4. Ad avviso della ricorrente, dunque, agli iniziali punti 52 l’Amministrazione doveva aggiungere ulteriori 24 punti a fronte dei due anni di servizio svolti nel mentre frequentava il predetto corso di didattica musicale ed altre 3 punti per l’avvenuto conseguimento del titolo, là dove l’Amministrazione, a seguito dell’istanza di aggiornamento del punteggio, anziché attribuire i predetti 27 punti ulteriori, ha decurtato gli iniziali 52 in 40.

2. 1. Si è costituita l’Amministrazione scolastica con comparsa formale e relativa produzione documentale del 27.3.2009 a cui ha annesso un rapporto informativo dell’Ufficio scolastico regionale, nel quale si ammette che non sono stati attribuiti ala deducente gli agognati 24 punti per il servizio prestato mentre frequentava il Conservatorio, né gli ulteriori 3 punti per il conseguito diploma.

Il diniego dei primi 24 punti fonderebbe, ad avviso del Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, in una consentita e “abbastanza evidente” “analogia” tra l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S., per la quale vige il divieto di cumulo in parola, e quella conseguita invece presso le scuole quadriennali di didattica della musica. In tale creativa opzione ermeneutica l’Ufficio ritiene di essere supportato da una nota del M.I.U.R. prot. 490 del 12.4.2005 (doc. 3 produzione Amministrazione).

Quanto ai denegati ulteriori 3 punti per il conseguito diploma di insegnamento musicale, l’Ufficio ritiene che essi spettino solo a chi ha già conseguito il titolo al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del punteggio e non a chi, come la ricorrente, abbia presentato detta istanza con riserva di produzione del diploma, conseguito in epoca successiva.

2.2. Con Ordinanza collegiale istruttoria n. 34/2009 la Sezione disponeva farsi luogo all’audizione del Dirigente dell’Ufficio scolasti regionale, onde acquisire documentati chiarimenti in punto alla fonte normativa interna eventualmente sconosciuta al Tribunale, in forza della quale la P.A. aveva proceduto alla lumeggiata estensione al periodo di servizio contestuale alla frequenza delle scuole quadriennali di didattica della musica, del divieto di cumulo contemplato solo con riguardo alla frequenza delle S.S.I.S.

L’incombente aveva luogo alla pubblica Udienza del 18.6.2009, in esito alla quale la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei confronti dei soggetti posizionati in graduatoria davanti alla ricorrente, attesa la potenziale attitudine dell’eventuale pronuncia di accoglimento del gravame, a pregiudicare gli interessi dei predetti.

Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 22.10.2009, sulle conclusioni delle parti il gravame è stato trattenuto a sentenza.

 

DIRITTO

 

1.1. Rileva preliminarmente il Collegio che parte ricorrente ha ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio, effettuato per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

1.2.1 Nel merito, ambedue i motivi di ricorso persuadono questo Giudice e meritano pertanto di essere accolti.

Fondata è la censura, spiegata con il primo mezzo di gravame, di violazione ed errata applicazione dell’art. 1 del d.l. . n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004 nonché dell’art. 3 del d.d. 31.3.2005, infranti per avere l’Istituto scolastico regionale negato alla deducente, e quindi corrispondentemente decurtato, il punteggio cui aveva diritto per aver espletato due anni di servizio durante i quali, contestualmente allo svolgimento della prestazione lavorativa, frequentava il corso di didattica della musica presso il Conservatorio, a superamento del quale ha poi conseguito il diploma di didattica della musica, il quale, ex art 4, l. n. 508/1999 come modificato dall’art 6 del d.l. n. 212/2002, abilita all’insegnamento dell’educazione musicale.

Tale titolo di studio, inoltre, consente a chi l’ha raggiunto di ottenere ulteriori tre punti – in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti – ai sensi della lett. C, sub. C2, della Tabella allegata al d.l. n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004.

1.2.2. Quanto alla più lesiva lamentata illegittimità, la ricorrente con il primo motivo lamenta che il punto B.3), lett. d) – e non lett.b) come erroneamente riportato in ricorso a pag. 5 – della Tabella allegata a detta legge stabilisce che “non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante i periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”. Viene posto cioè da tale norma il principio in ossequio al quale l’Amministrazione scolastica non può computare, in sede di aggiornamento a domanda delle graduatorie permanenti, il servizio svolto durante la frequenza di corso di specializzazione, limitatamente ai “corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”.

Osserva il Collegio che detti corsi coincidono, anche per via della formulazione letterale della riportata disposizione, con quelli che sostanziano le scuole superiori di insegnamento secondario, brevemente dette S.S.I.S. I “corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”di cui è parola al punto B.), lett.d) della Tabella suindicata, individuano quindi solo i corsi disciplinati dal D.M.. 26.5.1998, recante “Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria”. La cennata assonanza lessicale emerge a chiare note in raffronto anche con la riportata intitolazione del D.M. citato.

Viceversa, il corso di didattica della musica è disciplinato – non dal D.M. 13.4.1992 come afferma la difesa della ricorrente: il D.M. invocato non risulta esistere in diverse banche dati – dal D.L. 25.9.2002, n. 212, convertito con L.22.11.2002, n. 268, il cui art. 6 ha modificato l’art. 4 della L. n. 508/1999 sostituendone il coma 2 con il seguente : “fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio”,

Da ciò discende la specialità del corso di didattica della musica e del relativo diploma, rispetto a quello seguito presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, disciplinate dal D.M. 26.5.1998.

Come correttamente evidenzia la ricorrente, inoltre, il predetto corso è, in coerenza con la delineata sua specialità, tenuto ben distinto e differenziato dal primi dalla lettera A.) della stessa tabella allegata alla L. n. 143/2004.

Detta Tabella, avente valore pari a quello della fonte primaria a cui è allegata, nello stabilire al punto B.3, lett. d) che ““non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante i periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”, sancisce un principio che sostanzia un divieto di computo del relativo servizio prestato, che si atteggia a norma di carattere eccezionale, in quanto restrittiva e compressiva della sfera giuridica dei destinatari.

1.3. Ritiene il Collegio che trattandosi di norma che istituisce una regola derogatoria concretante un divieto di computo di un servizio peraltro regolarmente prestato dall’insegnante all’Istituzione scolastica, la stessa soggiaccia al generale divieto di analogia scolpito all’art. 14 delle “Disposizioni sulla legge in generale approvate preliminarmente al codice civile” (c.d. Preleggi), in ossequio al quale le leggi “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.

Va conseguentemente disattesa la tesi dell’Ufficio scolastico regionale, enunciata nel rapporto informativo depositato il 27.3.2009, secondo la quale l’operazione di estensione del divieto di computo del servizio in argomento è giustificata dall’“abbastanza evidente” “analogia” tra l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S., per la quale vige il divieto di cumulo in parola, e quella conseguita invece presso le scuole quadriennali di didattica della musica. Nessuna analogia può invece, a parere del Collegio prospettarsi in relazione ad un a regola di divieto che fa eccezione ad un principio generale.

Risulta pertanto illegittima la lamentata equiparazione tra le due fattispecie.

Del pari da disattendere è l’ulteriore argomento speso nella richiamata nota informativa, a stare al quale nella censurata contra legem interpretazione l’Ufficio ritiene di essere supportato da una nota del M.I.U.R. prot. 490 del 12.4.2005 (doc. 3 produzione Amministrazione).

Per contro, rimarca il Collegio come una piana lettura dell’invocata nota conduca ad un risultato di segno ermeneutico esattamente opposto a quello preteso dall’Amministrazione. Rispondendo a un quesito inerente la mancata previsione tra le categorie di docenti che possono iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti, anche di quella di coloro che stanno frequentando l’ultimo anno di corso di didattica della musica presso i Conservatori, afferma infatti il Direttore Generale che “si ritiene che la loro situazione si analoga a quella di coloro ch stanno conseguendo l’abilitazione con le S.I.S. e, pertanto, anche costoro possano presentare domanda di inserimento con riserva”.

Orbene, emerge con evidenza che l’assimilazione ritenuta dal Direttore Generale tra frequentatori di scuole di didattica della musica e frequentatori di S.I.S. deve essere operata in bonam partem a favore dei primi, loro estendendo la facoltà, prevista solo per chi frequenta la SIS, di presentare domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie.

L’Istituto scolastico ha quindi in toto travisato l’assunto giuridico che traspare dalla invocata nota ministeriale.

2.1. Nel corso dell’audizione del 18.6.2009 il Dirigente dell’Istituto scolastico regionale ha chiarito inoltre che la divisata estensione interpretativa, o analogia che dir si voglia, si innesta sul Decreto del Direttore Generale per il Personale della scuola – Dipartimento per l’Istruzione del Ministero della Pubblica Istruzione del 16.3.2007, il cui punto 6 effettivamente reca la “estensione analogica” pretesa dell’Istituto, disponendo che “analogamente ai corsi abilitanti S.I.S., anche per i corsi COBASLID, Didattica della musica e della laurea in scienza della formazione primaria, non è valutabile il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria permanente”.

Rileva il Collegio come la disposizione invocata non possa pacificamente trovare applicazione al caso della ricorrente, posto che il provvedimento impugnato è stato adottato a giugno/luglio 2005, laddove la norma invocata è recata da un decreto del direttore generale emanato quasi due anni dopo, ossia il 16.3.2007. Nè può in alcun modo predicarsene un’applicazione retroattiva, per intuitive ragioni di teoria generale del diritto.

2.2. Tuttavia, rimarca il Tribunale che quand’anche siffatta espressa disposizione estensiva in chiave analogica del divieto di computo del servizio prestato durante la frequenza dei corsi S.I.S. fosse stata applicabile, la stessa appare in frontale contrasto con la legge n. 143/2004 e relativo punto B.3, lett. d), che, come più sopra precisato, limita il divieto di computo in discorso ai soli periodi di insegnamento espletati durante la frequenza dei corsi S.I.S.

Qualsivoglia altra estensione richiede una previsione legislativa espressa di rango primario, versandosi, come dianzi chiarito, in ambiti di norme eccezionali, presidiate dal divieto di analogia legis scolpito all’art 14 delle Preleggi.

2.3. Ne consegue che, anche ove la riportata disposizione fosse stata applicabile ratione teporis alla vicenda all’esame del Collegio, la medesima, in quanto confliggente con una norma di fonte primaria e perciò illegittima, sarebbe stata soggetta al generale potere di disapplicazione che la giurisprudenza, espressa anche dalla Sezione, costantemente riconosce al Giudice amministrativo relativamente ad atti generali a contenuto normativo non fatti oggetto di specifica impugnazione (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 27 febbraio 2009, n. 422; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 19 febbraio 2009, n. 1322; T.A.R. Liguria, sez. II, 29 maggio 2008, n. 1149; Consiglio di Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2536, in caso di mera interpretazione preater legem).

Ha ritenuto il Collegio di svolgere la delineata puntualizzazione per completezza, anche nell’ottica di una “self-suasion” dell’Amministrazione, che potrà autonomamente desistere dalla censurata interpretazione in fattispecie analoghe a quella scrutinata.

Il primo motivo di ricorso si profila dunque fondato e va per l’effetto accolto.

3.1 La medesima sorte riserva la Sezione anche al secondo mezzo di gravame, con il quale la deducente, rubricando le medesime censure, contesta il mancato riconoscimento di ulteriori 3 punti ai quali ritiene di aver diritto in applicazione del punto C2 della più volte citata Tabella annessa alla L. n. 143/2004 in quanto il conseguito diploma di didattica della musica è “titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria”. L’Amministrazione nel già citato rapporto informativo del 27.3.2009 sostiene invece che i tre punti spettino solo a chi possegga detto titolo al momento della presentazione della domanda, mentre la ricorrente aveva chiesto detta attribuzione con riserva, poiché i relativi esami finali si sarebbero celebrati dopo la pubblicazione delle graduatorie.

Ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall’Amministrazione non si presti a favorevole considerazione e vada disattesa.

3.2. Posto che, invero, nella chiara formulazione della lettera c.2 della Tabella de qua, in forza della quale “per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria (…) sono attribuiti punti 3 ”, non è dato rinvenire alcuna discriminazione tra i soggetti possessori del titolo in questione e quelli che, invece, ove legittimamente ammessi con riserva alla procedura di aggiornamento della graduatoria, lo conseguano posteriormente, non si intende la ragione giuridica per la quale debbano essere denegati i tre punti a coloro che conseguano il titolo posteriormente, una volta che siano stati legittimamente ammessi al procedimento di aggiornamento delle graduatorie in forza proprio dell’interpretazione di cui alla nota del M.I.U.R. del 12.4.2005, prot. 490.

Non avrebbe senso, infatti, limitare gli effetti della cennata ammissione con riserva al solo punteggio conseguibile mercé l’espletamento del servizio di insegnamento scolastico contestualmente alla frequenza del corso di didattica della musica ed escludere quegli effetti relativamente al punteggio cui dà diritto il conseguimento del diploma finale, che oltretutto presuppone l’avvenuto superamento con esito positivo dell’esame conclusivo (tra l’altro notoriamente arduo).

3.3. Residua solo da appurare se il diploma di didattica della musica rilasciato dai Conservatori sia qualificabile come titolo pari o superiore a quello necessario all’ingresso in una graduatoria permanente per l’insegnamento nelle scuole elementari.

La risposta non può che essere positiva al lume del disposto di cui all’art. 6 della L. n. 268 del 25.11.2002 sopra riportato, il quale, come pure già rammentato, modificando l’art. 4, comma 2 della L. n. 508/1999 ha stabilito che i diplomi in parola “hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e oltretutto, con specifica attinenza alla questione in scrutinio, “costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”, purché, ovviamente, in tal caso il titolare sia in possesso anche del diploma di scuola secondaria superiore .

Ne consegue a fortiori che se il diploma di didattica della musica è titolo di accesso ai concorsi per insegnamento nella scuola secondaria, sempre che il titolare sia in possesso del relativo diploma di scuola secondaria superiore, è intuitivo che il medesimo diploma rilasciato dai Conservatori è titolo idoneo all’accesso ad una graduatoria permanente da cui vengono reclutati docenti per l’insegnamento nella scuola primaria, ossia elementare, qual è la ricorrente.

Risultano quindi soddisfatte le condizioni poste dalla lett. C ) della Tabella allegata alla L. n. 143/2004 ai fini dell’attribuzione alla dott.ssa Nastasi ricorrente di ulteriori punti 3 per l’avvenuto conseguimento del diploma di didattica musicale rilasciatole dal Conservatorio.

Anche il secondo motivo di gravame merita pertanto di essere accolto, conseguendone che l’Amministrazione scolastica, in conseguenza dell’annullamento della graduatoria impugnata nella parte in cui attribuiva alla ricorrente un punteggio inferiore, dovrà rideterminarsi per effetto della portata del giudicato di annullamento, riconoscendo alla dott.ssa N. G., sia i ventiquattro punti corrispondenti al servizio da lei prestato quando frequentava il corso quadriennale di didattica della musica, sia gli ulteriori tre punti cui le dà diritto il conseguito diploma di didattica musicale rilasciato dal Conservatorio, con ciò che ne conseguirà in termini di posizionamento nella graduatoria stessa.

Le spese debbono seguire la soccombenza dell’Amministrazione scolastica e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo Accoglie, nei sensi tutti di cui in motivazione e, per l’effetto Annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte a corrispondere alla ricorrente le spese di causa, che liquida in complessive € 2.500,00 oltre IVA e CNAP di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 22/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2009