Tribunale di Venezia – Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016

Mobilità, il punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l’assegnazione della sede rispetto all’ordine di preferenza.

 

Anche il Tribunale di Venezia ha riconosciuto l’illegittimità dei trasferimenti effettuati dal MIUR, con una serie di pronunce favorevoli ai lavoratori.

Nella pronuncia in commento il Tribunale veneziano è intervenuto sulla dibattuta questione della Mobilità, dichiarando illegittimo il trasferimento adottato ai danni di una docente lucana, passata dalla provincia di Taranto a Venezia, ed accertando il diritto ad essere assegnata ad una sede dell’Ambito territoriale di Bari.

La pronuncia è di particolare interesse in quanto, riconoscendo le esigenze di tutela in favore della lavoratrice, per la prima volta prende posizione sulla differente interpretazione fornita all’art. 6 del CCNI del 08.04.2016 da talaltra giurisprudenza (minoritaria), che ha ritenuto legittimati alcuni trasferimenti sulla scorta di una presunta priorità riconosciuta all’ordine di preferenza degli ambiti indicati nelle domande di trasferimento, rispetto al punteggio attribuito a ciascun docente, che costituirebbe solo un criterio successivo e meramente eventuale.

Negli scorsi giorni è infatti giunta notizia di certune pronunce (v. da ultimo, il Tribunale di Alessandria del 14 novembre 2016) che hanno motivato, e legittimato, le conseguenze della mobilità ritenendo che “è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che quello ha espresso prima nell’ordine delle sue preferenze”.

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a “legittimare un sistema per cui l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto proprio dall’art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.

D’altronde, la presunta priorità che riconosciuta all’ordine di preferenza a discapito del punteggio, per il Giudice veneziano “non trova alcun aggancio normativo” nelle specifiche regole dettate a riguardo.

Il punto cruciale è infatti costituito dalla corretta interpretazione da riconoscere alla — certamente infelice — locuzione contenuta nell’allegato 1 del citato CCNI, secondo cui “l’ordine di graduatoria… è determinato, per ciascuna preferenza”.

Per far ciò, e restituire al sistema una logica rispettosa dei principi di Legge, il Tribunale veneto ha approfondito i meccanismi della Mobilità, ed in particolare quelli descritti nell’anzidetto allegato 1 del CCNI, spiegando che:

  1. A ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali;
  2. A ciascuno era assegnato un punteggio determinato secondo la tabella di valutazione contenuta nel predetto CCNI, costituito da:
    1. una parte fissa, ovvero il “punteggio base” (indicato nella notifica della domanda di mobilità validata dal MIUR) e
    2. una parte variabile (“punteggio variabile”), ovvero 6 punti riconosciuti a fronte di particolari esigenze (ad esempio per ricongiungimento al coniuge, genitori o figli), attribuiti solo in relazione all’ambito territoriale riferito ad uno specifico Comune.
  3. Il CCNI Mobilità impone all’amministrazione di considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e di stabilire l’ordine di graduatoria secondo il punteggio assegnato.

Orbene, poiché il punteggio poteva variare a seconda dei vari ambiti richiesti tra le preferenze (a seconda che nell’ambito richiesto fosse o meno riconoscibile “il punteggio variabile”), il CCNI, all’allegato 1, ha previsto che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata”.

Insomma, rileva il Giudice la previsione contenuta nell’allegato 1, va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, “l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza” sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell’ambito assegnato, non era possibile per l’Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione “a ciascuna preferenza”, ovvero in relazione a “ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”.

In conclusione, il mancato trasferimento della lavoratrice nell’ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone