Corte di Cassazione – Sentenza n. 16102 del 09-07-2009
Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, non è attuabile ove sia accertata la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.