Comunicato Avv. Fabio Ganci del 05-10-10

OGGETTO: Anche le graduatorie degli Uffici Scolastici di Ancona, di Caltanissetta, di Caserta, di Modena, di Messina, di Napoli, di Palermo, di Perugia, di Salerno e di Venezia, ripubblicate per l’anno scolastico 2010-201, sono illegittime se non contemplano la valutazione del servizio di leva obbligatorio (o assimilato).

Decreto n. 249 del 10-09-2010

(Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»).