Accoglimento giudiziario “Mondo ATA, Istituto Paritario Voltaire”

Tribunale di Pavia – Sentenza del 30.03.21

Personale ATA – depennamento dalle graduatorie d’istituto di 3^ fascia – profili di collaboratore scolastico e cuoco.

Diploma/qualifica professionale triennale di operatore dei servizi di ristorazione (settore cucina) maturato, presso l’Istituto paritario “Voltaire”, nell’a.s. 2011/12.

Il Tribunale del lavoro di Pavia, con recentissima sentenza, ha disposto il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di istituto terza fascia ATA – profili di cuoco e collaboratore scolastico – riconoscendogli, a tutti gli effetti, il punteggio maturato in forza del contratto a tempo determinato, nel frattempo stipulato.

Nell’ambito del pubblico impiego scolastico – per quanto concerne la cancellazione dalle graduatorie d’istituto del personale A.T.A. – si segnala l’interessante caso riferito alla posizione di un lavoratore, con “Diploma di Qualifica Professionale Triennale di Operatore dei Servizi di Ristorazione (Settore Cucina)” conseguito, nell’A.S. 2011/2012, presso l’Istituto Paritario “Voltaire”, sito in Napoli.

L’interessato aveva presentato, inserendo quale titolo d’accesso la citata qualifica professionale, domanda d’inserimento nella 3^ fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA (triennio 2017/20) – per i profili di collaboratore scolastico e cuoco – ed era stato individuato quale destinatario di vari contratti di lavoro a tempo determinato, nell’A.S. 2018/19 (profilo di collaboratore scolastico).

Nel successivo A.S. 2019/20 riceveva una nuova proposta contrattuale a tempo determinato, profilo collaboratore scolastico, con decorrenza al 30.06.2020, per n. 36 ore settimanali.

Senonché la scuola capo fila – a seguito di verifica dei titoli e delle dichiarazioni effettuate dal lavoratore – disponeva il suo depennamento dalle graduatorie di 3^ fascia per il profilo di “cuoco” e la rideterminazione del punteggio, sul profilo di “collaboratore scolastico”; tali decisioni giungevano in ragione di una “ritenuta invalidità” del titolo di “Operatore dei servizi della ristorazione settore cucina”, rilasciato nell’A.S. 2011/22 dall’Istituto “Voltaire”, perché “gli Istituti Paritari sono stati autorizzati dalla Regione Campania nell’A.S. 2015/16 e l’Istituto Voltaire non è mai stato autorizzato per i percorsi triennali di IeF”.

Conseguentemente, il dipendente veniva licenziato, per rideterminazione del punteggio relativo al profilo di “collaboratore scolastico”, con la conseguenza che tutto il servizio precedentemente svolto era considerato come prestato “di fatto e non di diritto”, e allo stesso non veniva riconosciuto alcun punteggio.

Eppure, l’Istituto Paritario “Voltaire” aveva ottenuto la parità scolastica – tramite il Decreto n. 24/S2 dell’USR Campania – DG – Ufficio VII Parità scolastica – a decorrere dall’A.S. 2010/2011, restando in attività sino all’A.S. 2017/18!

Successivamente i documenti dell’Istituto “Voltaire” sono stati trasferiti presso l’Istituto Statale Ferraris di Napoli (dunque, nella disponibilità del Ministero), il quale, custodendo tutti i registri relativi alle prove finali di qualifica, ha fornito, ai fini del giudizio, copia conforme del registro afferente all’esame del ricorrente, svoltosi nel settembre 2012.

Orbene, il lavoratoreavendo sostenuto e superato le prove d’esame, presso detto Istituto paritario e nell’A.S. 2011/2012, quale candidato esterno – come emerge dai registri d’esame – ritenendo d’aver titolo a permanere nelle graduatorie d’istituto di 3^ fasciaha impugnato – per il tramite dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola – i comminati provvedimenti di depennamento/licenziamento, innanzi al Tribunale del Lavoro di Pavia, territorialmente competente.

La risposta giudiziaria, in termini di accoglimento, è giunta con recentissima sentenza del marzo 2021, resa dal Magistrato lombardo, dott.ssa Federica Ferrari.

Si riportano, di seguito, ampi estratti del pronunciamento, ritenuti essenziali:

“Pur in assenza della pergamena del diploma di qualifica deve ritenersi provato, alla luce della produzione del registro d’esame, che il ricorrente abbia superato l’esame e conseguito la qualifica indicata nella domanda d’inserimento nelle graduatorie.

Dunque, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia conseguito il titolo e non può essere escluso ai sensi degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 dalle Graduatorie d’Istituto per il profilo di collaboratore scolastico, né il servizio prestato in virtù dei contratti a termine deve essere valutato solo ai fini economici… P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede: in  accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di **** per profilo di Collaboratore scolastico, con conseguente condanna dell’amministrazione alla rettifica del punteggio; accerta l’illegittimità dell’annullamento ai fini giuridici del servizio prestato in virtù dei contratti stipulati negli anni 2018/19 e 2019/20; accerta l’illegittimità dell’esclusione/depennamento per il profilo di cuoco dalle graduatorie definitive d’Istituto di III fascia del personale ATA aa.ss. 2018/2021; condanna le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il reinserimento del ricorrente nella III fascia della graduatoria in parola per il profilo di “Cuoco”; accerta l’illegittimità della risoluzione del contratto a tempo determinato prot. **** del **.**.2019 condanna il Ministero al pagamento delle retribuzioni dalla data di risoluzione del contratto alla scadenza del termine oltre interessi…”

Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola