Comunicato stampa Sindacato SAB del 06-12-10

SINDACATO AUTONOMO DI BASE

(Federazione Sindacati Autonomi SCUOLA.BASE)

 

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-Comunicato Sindacale-

Prot. n. n. 6/12 sg

Lì, 06/12/2010

Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

 

Oggetto: Ulteriore condanna da parte del Tribunale di Rossano per l’ATP di Cosenza che dovrà pagare altri 600,00 euro di spese oltre RSG, Iva e Cpa per comportamento antisindacale in materia di inamovibilità delle RSU del sindacato SAB.

 

A poca distanza dall’ennesima sentenza del Tribunale di Castrovillari, anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, con sentenza n. 2116/2010, accoglie il ricorso presentato dal segretario generale prof. Francesco Sola del sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità della condotta tenuta dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale –Articolazione Territoriale Periferica (ex Provveditorato Studi di Cosenza) nei confronti della RSU del SAB e consistita nel trasferimento d’ufficio del dirigente sindacale RSU verso altra scuola, diversa da quella di elezione RSU e, di conseguenza, ne ordina la cessazione immediata della condotta, disponendo la sospensione degli effetti del disposto trasferimento sino alla scadenza del mandato sindacale.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre RSG, IVA, e CPA come per legge.

Il sindacato SAB, nel rispetto del contratto regionale sulle relazioni sindacali dell’USR della Calabria, aveva regolarmente accreditato gli organi statutari sindacali, comprese le RSU del SAB fra le quali vi era la prof.ssa Teresa Frisenda che, eletta RSU c/o l’istituto omnicomprensivo “Karol Wojtyla” di Campana, era stata trasferita d’ufficio c/o la scuola media di Bisignano e successivamente utilizzata c/o la scuola di Calopezzati senza il preventivo nulla-osta del sindacato di appartenenza e della RSU dell’istituto per come previsto dallo statuto dei lavoratori e dal successivo accordo quadro.

L’ATP di Cosenza, non teneva in considerazione le comunicazioni sindacali in quanto, a parere dello stesso, era intervenuto nuovo accordo sindacale confederale-autonomi del 24/9/07, non firmato dal SAB e da altre OO.SS., che non prevedeva più, per il solo comparto scuola, il preventivo nulla-osta e, sebbene investito della questione e dell’ulteriore danno erariale consequenziale ai nuovi ricorsi del SAB, l’ATP non ha inteso intervenire al fine di rimuovere ciò che adesso stanno rimuovendo i Giudici, con aggravio di spese per lo Stato.

Il SAB contestava tale conclusione sostenendo che il nuovo accordo non era applicabile nel caso di specie, sia perché intervenuto dopo le elezioni del dicembre 2006, sia perché il SAB, pur aderendo all’accordo quadro del 1998, al pari di altre OO.SS., non aveva firmato dopo quello del 2007, penalizzante per il personale del comparto scuola rispetto agli altri comparti, la cui applicabilità non può estendersi erga omnes in ragione della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione e che tale disciplina peggiorativa non era applicabile nell’ipotesi di specie.

L’attuale dirigente dell’ATP di Cosenza, non volendosi discostare dalle precedenti posizioni assunte in merito dai vari dirigenti che hanno retto il Provveditorato agli Studi di Cosenza in questi anni e, nonostante decine di sentenze, anche recenti, in merito emesse dai vari Tribunali di Castrovillari, Paola e dello stesso Rossano, in materia di inamovibilità delle RSU del SAB senza avere richiesto il preventivo nulla-osta, ha preteso l’ulteriore decisione del Tribunale, puntualmente emessa, per mantenere in servizio la prof.ssa Frisenda della scuola di Campana, per continuare a svolgere il ruolo elettivo di RSU.

Con la sentenza attuale, sono complessivamente oltre 5.600,00 euro, più RSG, IVA e CAP, la somma che lo Stato dovrà pagare per la perseveranza posta in essere dai dirigenti responsabili dell’ATP di Cosenza; tanto è sempre pantalone che paga!

Il SAB prende atto di quanto confermato dal Giudice e cioè che il nuovo accordo debba ritenersi inapplicabile, atteso che determina una modifica in peius, peraltro non consentita, delle garanzie poste a salvaguardia dell’attività delle RSU riconosciute anche dall’accordo quadro del 1998 e dallo statuto dei lavoratori.

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
(Fed.ne Scuola.Base)