REGOLAMENTO APPROVATO CON D.M. 3.08.2017 N. 138, CON D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017, PUBBLICATO IN G.U. N. 90 DEL 24.11.2017
Sentenza n. 1600-2022 del 22.09.2022 – Tribunale di Reggio Calabria
Il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Giudice del Lavoro, Dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, con Sentenza n. 1600/2022 del 22.09.2022, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione Avvocati di Diritto Scolastico), avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici della Legge 104/1992, per l’immissione nel ruolo di Dirigente Scolastico, con il diritto di scelta della sede. Il Dirigente Scolastico assegnato come primo incarico presso un Istituto Scolastico della provincia di Reggio Calabria, non aveva ottenuto la sede prescelta all’atto della nomina da parte da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Sicilia.
Il Giudice del Lavoro Reggino con la Sentenza sopra citata, ha accolto il ricorso del Dirigente, evidenziando dei profili molto interessanti, difatti:
“Le questioni di diritto rilevanti ai fini della decisione sono già state affrontate da questo giudicante come giudice cautelare di prime cure e sono state pienamente confermate dal Tribunale in composizione collegiale. Non vi sono elementi sopravvenuti per discostarsene e vengono, pertanto, posti a fondamento anche della decisione di merito.
il ricorso è risultato fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve precisarsi che l’Ufficio Scolastico Regionale difetta di legittimazione passiva, che sussiste esclusivamente in capo al MIUR.
La ricorrente si duole della mancata applicazione, nella fase di assegnazione ai ruoli regionali, dei benefici dell’art. 33, c. 5, della L.104/92.
1. Appare infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
E’ pacifico che il Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito, sulla scorta del Regolamento approvato con D.M. 3.08.2017 n. 138, con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017, al quale l’odierna ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori, integri una vera e propria “procedura concorsuale per l’assunzione” riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, c. 4, d.lgs. n 165/2001.
La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l’approvazione della graduatoria finale. La Suprema Corte di Cassazione a S.U., nella sentenza n 12221/2006 (decidendo su una controversia relativa all’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), ha ribadito che la procedura concorsuale “iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l’approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”.
Nel caso che ci occupa non è in questione la graduatoria di merito finale, ma la fase successiva dell’assunzione e, precisamente, il mancato riconoscimento della precedenza ex art 33 L 104/92 nella scelta della prima sede di servizio, sin dall’assegnazione ai ruoli regionali.
Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell’ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo.
2. E’ pacifico che l’odierna ricorrente sia titolare del diritto a godere dei benefici di cui all’art. 33, c. 5, L 104/92. Il diritto di precedenza è stato poi riconosciuto all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale.
3. Nel merito.
La posizione dell’Amministrazione resistente può così riassumersi:
– ritiene applicabile la tutela dell’art. 33, c.5, L 104/92 solo all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale assegnazione della sede di servizio, quest’ultima intesa come l’istituzione scolastica in cui si svolgerà l’incarico;
– considera la precedente assegnazione dei vincitori al ruolo regionale (nel cui ambito viene successivamente individuata l’istituzione scolastica) al di fuori della fase di assunzione, perché temporalmente antecedente la stipula del contratto individuale di lavoro.
Orbene, con riferimento al corso-concorso in oggetto il Decreto Dipartimentale n. 1205 dell’1.08.2019 così dispone: “Art. 1 E’ approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino all’approvazione della graduatoria successiva. Art. 2 Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto”.
La ricorrente si è utilmente collocata nella graduatoria ed in quanto tale è stata dichiarata vincitore. E’ anche rientrata nel contingente dei vincitori del concorso per il quali la P.A. ha disposto l’assunzione, in ragione dei posti vacanti e disponibili che si è determinata a coprire, per cui si è così perfezionato il suo diritto all’assunzione. Tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione.
Ritiene il giudicante che le modalità concrete di articolazione della fase di assunzione adottate dall’Amministrazione, con la prevista scissione temporale tra l’assegnazione ad un ruolo regionale e la successiva individuazione dell’istituzione scolastica nel solo ambito territoriale della regione prima assegnata, debbano invece considerarsi unitariamente ai fini della tutela apprestata dalla legge 104/92.
La sede di servizio è data dall’istituzione scolastica che si trova nell’ambito del territorio regionale cui corrisponde il relativo ruolo regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001. Né osta a siffatta interpretazione il citato art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001, a mente del quale “«Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa»). L’assegnazione e l’inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va esercitato anche il diritto alla scelta della sede di cui all’art. 33, c. 5, L.104/92.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso.
4. Deve darsi atto che il giudice della fase cautelare aveva ordinato al Ministero convenuto di consentire alla ricorrente l’esercizio del diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell’art. 33, c. 5, L.104/92, sia per l’assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l’assegnazione alla regione Sicilia, sia per l’istituzione scolastica da scegliere nell’ambito della stessa regione.
Invero l’Amministrazione Scolastica ha tempestivamente ottemperato all’ordinanza cautelare pubblicata il 4.11.2019.
Tant’è che la difesa della ricorrente nelle note di trattazione scritte rappresenta che: “la Dott.ssa … è stata trasferita presso l’Ufficio Scolastico della Sicilia – … –), a seguito in esecuzione all’Ordinanza di Accoglimento totale n. 18661/2019 del 4.11.2019 (RGN. 3943/2019-1).
Pertanto si chiede la conferma della sopra citata Ordinanza, oltre alla conferma del decreto di rigetto n. 98/2020 del 3.1.2020 (RGN 4629/2019), in quanto il MIUR aveva proposto reclamo all’ordinanza n. 18661/2021 del 4.11.2019 (RGN. 3943/2019-1).”
Conclude chiedendo: CONFERMARE l’Ordinanza di Accoglimento totale n. 18661/2019 del 4.11.2019 (RGN. 3943/2019-1), emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro; CONFERMARE il decreto di rigetto n. 98/2020 del 3.1.2020 (RGN. 4629/2019), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro in composizione collegiale.
Infine, chiede la CONDANNA delle parti convenute, al pagamento del compenso professionale, delle spese ed onorari di causa, oltre cnap e rimborso ex art. 14 t.p., per la fase cautelare, per la fase di reclamo e per il giudizio di merito, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto.
Le spese legali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e poste a carico dell’Amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo anche avuto riguardo alle fasi cautelari. p.q.m.
A) – accoglie il ricorso e, per l’effetto, conferma l’ordinanza cautelare e dichiara il diritto della ricorrente, … (c.f. …), all’esercizio del diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell’art. 33, c. 5, L.104/92, sia per l’assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale di dirigente scolastico, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l’assegnazione alla regione Sicilia, sia per l’istituzione scolastica da scegliere nell’ambito della stessa regione per il conferimento dell’incarico di dirigente scolastico, in virtù dell’assunzione della ricorrente quale vincitrice del corso-concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con DDG, prot. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017;
– condanna il resistente Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente e da distrarsi in favore dell’avv. Giuseppe Versace”.
(Presidente dell’Associazione Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale)