E’ illegittimo convocare la RSU dei soli sindacati firmatari del contratto e non anche quella del SAB nelle scuole dimensionate

Prot. n. 5/11 RSU -Comunicato Sindacale-

Lì, 05/11/2012

Alla Stampa e TV –Loro Sedi-

 

Oggetto: E’ illegittimo convocare la RSU dei soli sindacati firmatari del contratto e non anche quella del SAB nelle scuole dimensionate. Dopo diffida l’I.C. di Praia a Mare annulla la convocazione.

 

A seguito del dimensionamento delle scuole, molti dirigenti scolastici ritengono decaduta la RSU e continuano la contrattazione con i delegati delle sole OO.SS. firmatarie del contratto i quali, per aggirare l’ostacolo consequenziale alla ipotetica decadenza, nominano come rappresentanti sindacali d’istituto, le stesse RSU che vengono convocate per la contrattazione escludendo quelle del S.A.B.

Tale escamotage si presta a dubbia legittimità in quanto:

– Il dirigente scolastico non ha il potere di dichiarare o ritenere decaduta la RSU che decade solo alla scadenza naturale del triennio elettivo, ovvero quando viene meno il numero legale per dimissioni ecc.. e non è più possibile procedere a surroga dalla lista dove si è stati eletti;

– Non è intervenuto CCNQ di modifica a quello posto a base per le elezioni RSU, vige tuttora il CCNQ del 7/8/98; né è seguita nota di chiarimento in merito al quesito MIUR del 2/10/2012;

– Solo la RSU d’istituto può prendere atto della propria decadenza per i motivi di cui sopra con comunicazione al dirigente, al fine di attivare le procedure per nuove elezioni e non si può considerare decaduta una RSU che è tuttora in carica.

Il ricorso a sostituire la RSU dei sindacati firmatari del contratto con la nomina dei medesimi a terminali associativi delle stesse OO.SS. è un fattore interno alle OO.SS. citate e il dirigente scolastico può solo prendere atto che i predetti sindacati intendono farsi rappresentare dalla RSU, non potendo intervenire nel merito essendo un fattore endosindacale.

Alla luce di ciò il dirigente scolastico dell’I.C. di Praia a Mare, ricevuta delega in tal senso dalle OO.SS. firmatarie del contratto, aveva convocato solo la RSU trasformata in terminale associativo sindacale e non la RSU del SAB regolarmente eletta.

Davanti a tale palese situazione, il SAB, al fine di valutarne il comportamento antisindacale, diffidava il dirigente con invito a voler sospendere la convocazione già disposta.

L’incontro sindacale per la sottoscrizione del contratto d’istituto, in effetti, è stato sospeso e rinviato ad altra data, con la legittima presenza della rappresentanza sindacale SAB.

 

F.to prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB