Tribunale di Patti – Sentenza n. 573-2023 del 23.03.23
Con la sentenza n. 573 pubblicata il 27.03.2023 (secondo i nuovi termini di cui all’art. 127 ter c.p.c.) emessa dal Tribunale di Patti, sez. Lavoro, nella persona del giudice, dott. Fabio Licata, si conclude con successo la causa patrocinata dall’avv. Santina Franco (foro di Patti –studio legale Di Salvo) in favore di una docente che ha impugnato gli esiti della mobilità per l’a.s. 2022/2023. Il tribunale della provincia messinese, ritorna ad affrontare il tema del diritto di precedenza del figlio che assiste il genitore disabile in sede di mobilità interprovinciale – settore scolastico, dopo la nota sentenza della Corte di Cassazione n.35105 del 5 ottobre 2022, che ha fatto tremare gli “addetti ai lavori”, nonché i molti cargiver desiderosi di fare rientro in provincia per potere al meglio assistere il proprio parente disabile.
La sentenza in commento, non contrasta in alcun modo con i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nel recente arresto giurisprudenziale sopra richiamato, che anzi conferma espressamente nella premessa, anche se giunge a conclusioni diverse.
Sul punto, il giudice Pattese afferma testualmente che “coerentemente con tale prospettiva” ( riferendosi alla sentenza n.35105 del 5 ottobre 2022 Cass.) , “non si nega certamente il legittimo ricorso in sede di contrattazione collettiva alla individuazione di una graduazione fra i diversi titoli che danno diritto a una precedenza al fine di soddisfare, in maniera ragionevole, il predetto contemperamento. Tuttavia, tenuto conto anche della particolare rilevanza costituzionale che assume un diritto fondamentale come quello in discorso, che mira a tutelare nel miglior modo possibile la condizione del disabile bisognoso di assistenza, non può certo ritenersi che la dovuta considerazione degli interessi pubblici di cui è portatrice l’amministrazione scolastica possa arrivare al punto di stabilire in maniera arbitraria e irragionevole, una distinzione gerarchica tra diverse categorie di aventi diritto, soltanto in relazione al rapporto di parentela con il lavoratore o, addirittura, in base all’età del soggetto portatore di handicap”.
Deve dunque considerarsi illegittima, in quanto genera una ingiustificata disparità di trattamento, la scelta fatta in sede di contrattazione collettiva che attribuisce valore diverso alla posizione del genitore che assiste il figlio disabile, rispetto a quella inversa del figlio che assiste il genitore disabile, nonostante si tratti della medesima situazione oggettiva da tutelare (la disabilità) nonché del medesimo grado di parentela tra assistente e assistito. Non possono, dunque, ritenersi conformi al principio costituzionale di uguaglianza e non discriminazione, i criteri fondati sulla diversa valutazione delle categorie dei disabili o il grado di parentela o, peggio ancora, sul criterio della presumibile inferiore aspettativa di vita del congiunto disabile, da cui deriverebbe la legittimità della scelta di limitare la precedenza alla sola fase delle assegnazioni provvisorie
Ma vi è di più, infatti la sentenza in commento va oltre, evidenziando l’illegittimità delle disposizioni pattizie nel prevedere diverse fasi della mobilità, consentendo la precedenza “nella scelta di una sede un docente senza alcuna precedenza, rispetto ad un altro docente portatore di un diritto soggettivo garantito da norme imperative, solo per ragioni prettamente tecniche”.
Conseguentemente, sulla scorta di tali premesse, è stata rilevata l’illegittimità dell’art. 13, comma 1 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente nella parte in cui limita il diritto di assistenza al familiare disabile all’esecuzione in sequenza di tutte le operazioni di ognuna delle tre fasi di mobilità, nella parte in cui limita arbitrariamente il novero dei soggetti che hanno diritto ai benefici di cui alla legge n. 104/92 a prescindere dalla sussistenza di sedi disponibili, soprattutto in relazione alla mobilità interprovinciale, in “….Va riconosciuto, dunque, alla ricorrente il diritto a far valere il diritto di precedenza connesso all’esigenza di assistenza al genitore disabile. Ne deriva che è fondato il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto il diritto a far valere tale precedenza, senza la limitazione derivante dall’attuazione sequenziale delle tre fasi di mobilità previste dalle disposizioni del Ministero”.
Quello del tribunale di Patti, diventa, dunque, un precedente giurisprudenziale importantissimo in materia di trasferimenti nel settore scolastico e non solo, perché, in ossequio a quegli stessi principi ribaditi di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che sembravano condurre verso strade diverse, offre una soluzione che garantisce il pieno rispetto delle disposizioni normative a tutela dei disabili “ che pur contemperate con altri valori di rilevanza costituzionale (la libertà di iniziativa economica e, nel caso in esame, il buon andamento, l’imparzialità e la razionalità dell’azione amministrativa), hanno comunque valore di norme di natura imperativa, nel senso che, nei limiti del bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, le stesse non possano essere violate o derogate”.