Mobilità interprovinciale: Precedenza per assistenza al genitore disabile. Doppio accoglimento

Con due sentenze (n. 483/2021 del 15/06/2021 e n. 401/2021 del 18/05/2021) la Corte d’Appello di Firenze ha accolto le ragioni delle docenti ricorrenti che da anni avevano avviato molteplici giudizi, cautelari e di merito, al fine di ottenere l’agognato trasferimento

Le sentenze affermano il diritto delle docenti ad essere trasferite nella provincia di provenienza, in una sede prossima alla residenza del genitore da assistere, in quanto titolari di diritto di precedenza. Non mancano pronunce precedenti analoghe, ma quelle in oggetto si segnalano in quanto immediatamente successive a diverse sentenze della Cassazione di segno contrario di cui pure tengono conto ma che superano nell’articolato impianto motivazionale sulla base di inediti riferimenti al diritto sovranazionale, in specie a quello unionale. Tale innovazione interpretativa, infatti, secondo il Collegio, appare necessaria per un’interpretazione dell’art. 33 L. 104/1992 coerente alla normativa europea in tema di lavoratori dipendenti qualificabili come care giver.

In particolare la Corte, in accoglimento delle prospettazioni ricorsuali, valorizza il riferimento alla Direttiva 78/2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro interno, e ai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza CGUE, 17 luglio 2008, C-303/06 Coleman e nella sentenza 11 luglio 2006 causa C13/05, Chacon Navas, nonché nella recentissima sentenza Cass. Sez. Lav. n. 6497/2021.

Avv. Gianluca Corriere