Il lavoratore a termine non può essere discriminato: ha diritto agli scatti di anzianità

La sentenza del Tribunale di Avezzano

In questi giorni è stata pubblicata un’importante sentenza della sezione lavoro Tribunale di Avezzano, firmata dal dr. Antonio Stanislao Fiduccia, che ha accolto il ricorso di una docente marsicana di lingua straniera, docente nella scuola secondaria di I e II grado.

La docente, nonostante svariati anni di precariato, non ha mai visto incrementato il suo stipendio in quanto la normativa del settore scolastico vieta che al personale non di ruolo possa applicarsi la progressione economica di cui beneficia il personale dopo l’assunzione a tempo indeterminato.

Per questo motivo si è rivolta agli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della CISL SCUOLA, che lamentavano in giudizio la violazione del principio di non discriminazione di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, consistente nel valutare diversamente, ai fini della maturazione dell’anzianità e, quindi, delle correlate progressioni stipendiali, il servizio prestato dai dipendenti di ruolo e quello prestato dai lavoratori a tempo determinato.

Prima dell’immissione in ruolo, la professoressa, infatti, aveva prestato servizio nella scuola statale in forza di contratti di lavoro a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 2005/2006 e, continuativamente, sino all’anno scolastico 2017-2018. In particolare, dal 2005 al 2011 aveva svolto 3 anni utili ai fini della progressione economica (ossia con almeno 180 giorni per anno scolastico ed in possesso dei requisiti per l’insegnamento nella specifica classe concorsuale), e, dal 2011 al 2018, altri 7 anni. Tuttavia, non aveva mai fruito degli scatti di anzianità, essendo rimasta ferma allo stipendio base.

Per il Giudice, poiché i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Scuola, frutto dell’accorto tra Organizzazioni sindacali e Ministero dell’Istruzione (A.R.A.N.), hanno recepito la norma del Testo Unico della Scuola, che commisura “in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”, la norma di legge e la norma contrattuale vanno entrambe disapplicate.

Pertanto, richiamando l’autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha osservato che riguardo alla diversa progressione stipendiale dei docenti assunti a tempo determinato, rispetto ai docenti di ruolo, è ormai assunto pacifico che “la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo”.

Giungeva, quindi, a concludere che “deve riconoscersi alla ricorrente il diritto all’anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine e, per l’effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, come disciplinata dai CCNL di settore succedutisi nel tempo.

La sentenza, in definitiva, condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla docente le differenze retributive per gli scatti stipendiali maturati nel tempo in base all’anzianità del servizio effettivamente prestato a tempo determinato, quantificate in € 5.139,00, secondo i conteggi analitici effettuati dalla sede della CISL SCUOLA, in relazione agli anni dal 2011 al 2018.

L’avvocato Salvatore Braghini della CISL SCUOLA evidenzia che “la pronuncia del Tribunale di Avezzano rende giustizia alla docente annullando una discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo non più accettabile, ottenuta mediante la disapplicazione di norme che perseguono scopi di contenimento della spesa sacrificando l’accesso ad un sacrosanto diritto di ogni lavoratore, anche di quello assunto con contratto a termine, a vedersi valorizzato con l’aumento di stipendio la maggiore esperienza correlata all’anzianità di servizio”.

Avezzano, 30.06.2020                                    

Avv. Salvatore Braghini

                                                                                                          CISL SCUOLA