L’inserimento con riserva in graduatoria, in virtù ed esecuzione di un provvedimento giudiziale non definitivo “ deve poter esplicare i propri effetti anche nel “segmento successivo” alla procedura concorsuale, costituito dalla stipula del contratto di lavoro, non avendo altrimenti alcuna utilità per l’interessato”, a statuirlo il tribunale di Venezia nella recente sentenza del 22.09.2023 n. 557 che, in totale accoglimento del ricorso patrocinato dall’avv. Santina Franco ( foro di Patti –Studio Legale Di Salvo), ha ritenuto illegittimo e disapplicato il provvedimento amministrativo del MIM che disponeva l’iscrizione con riserva della ricorrente in graduatoria, con contestuale esclusione del diritto ad ottenere una proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato fino allo scioglimento della riserva.
Secondo il Tribunale veneziano il congelamento della posizione della ricorrente, in attesa del passaggio in giudicato della precedente sentenza di primo grado non definitiva, rappresenta una esecuzione meramente formale, che sterilizza gli effetti della sentenza, per sua natura immediatamente esecutiva, dando luogo soltanto alla formale permanenza in graduatoria, di per sé idonea a fondare un concreto interesse per la ricorrente.
Sul punto il Tribunale di Venezia statuisce che la ricorrente in virtù della precedente sentenza, sebbene non definitiva, “ aveva diritto a partecipare alla procedura concorsuale per soli titoli di cui al decreto n. 1683 e, in ottemperanza al decisum del Tribunale, l’Amministrazione era tenuta a far partecipare la ricorrente al concorso e, se inserita in posizione utile, a stipulare il contratto di lavoro, “sia pure con inserimento di condizione risolutiva per il caso di esito negativo del contenzioso” (v. C. di Stato ordinanza 4391/2020). Le norme dell’O.M. e del bando invocate dal Ministero, che avrebbero impedito la stipula del contratto di lavoro, devono essere disapplicate, perché precludono la piena attuazione del diritto già accertato in sede giudiziale…. Pertanto, “ il comportamento illegittimo dell’Amministrazione ha determinato in capo alla ricorrente un danno che si configura quale perdita di chance, ossia della possibilità di ottenere un incarico a termine per l’a.s. 2022/2023: il risarcimento deve essere pertanto parametrato alla retribuzione che sarebbe spettata alla ricorrente a decorrere dal 1°.9.2022 sino al 31.8.2023 in relazione agli incarichi conferiti e risultanti dal documento contenente le prime nomine relative all’a.s.2022/2023. condanna l’Amministrazione convenuta a risarcire il danno subito in misura pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe maturato se avesse ottenuto un incarico a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023.
Nella sentenza in questione, inoltre, in considerazione della lamentata resistenza del MIM a riconoscere nelle graduatorie relative agli anni successivi, il diritto al punteggio oggetto del precedente giudizio incoato limitatamente alle graduatorie per l’a.s. 2021/2022, il Giudicante ha dichiarato di concordare pienamente con le argomentazioni difensive dell’avv. Santina Franco, secondo cui il diritto al riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria della Regione Veneto deve estendersi a tutte le graduatorie ( anche successive, quindi) relative al personale ATA ove tale servizio sia spendibile, eliminando così ogni dubbio interpretativo inerente la precedente statuizione giudiziale.
Al totale accoglimento del ricorso è seguita la condanna alle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente.