Illegittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale degli ATA

Con sentenza n. 1714/12 del 26/03/2012 il Giudice del Lavoro di Trani ha ritenuto illegittimo il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale  disposto dal Dirigente dott. Giovanni  Lacoppola in danno di un collaboratore scolastico ATA Andria.

Difatti, con ricorso depositato in data 5.07.2011 il ricorrente, appartenente al personale ATA con la qualifica di collaboratore scolastico in ruolo presso il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria dall’11.05.1995 al 5.5.2011 e da tale data presso l’istituto Verdi di Andria esponeva che con nota dell’11.03.2011, gli veniva comunicato l’avvio del procedimento relativo ad una indagine ispettiva effettuata a suo carico, a conclusione della quale il Dirigente tecnico aveva giudicato “misura indispensabile” il trasferimento ad altra istituzione scolastica della provincia a causa della insostenibilità dei rapporti con la Dirigenza e con la comunità scolastica.

Successivamente, in data 8.4.2011, il ricorrente, dopo aver avuto accesso agli atti depositati presso l’Ufficio, predisponeva memoria difensiva scritta, con la quale contestava la legittimità, la fondatezza, l’arbitrarietà e l’ammissibilità del procedimento attivato in spregio delle norme vigenti in materia di incompatibilità e alle garanzie di difesa e contradittorio.

Ciò nonostante, in data 4.5.2011, il ricorrente, riceveva una determina dirigenziale del dott. Lacoppola, con la quale lo stesso disponeva che “con effetto dalla data successiva alla notifica del presente provvedimento , il Sig….., nato….è trasferito d’ufficio presso il V CD Verdi di Andria, senza possibilità di sostituzione nella scuola di attuale titolarità.

Il ricorrente, pur accettando di eseguire il provvedimento notificatogli, impugnava il trasferimento reputandolo illegittimo e proponeva ricorso all’Autorità giudiziaria per ottenerne l’annullamento.

Fissata l’udienza di discussione del 17.10.2011 , compariva il Liceo Scientifico Nuzzi, in persona del suo Dirigente pro tempore, prof. M. Filannino, costituitosi in giudizio, mediante deposito di memorie di costituzione e di fascicolo di parte in cancelleria in data 27.10.2011, il quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata sia in fatto che in diritto.

Si costituiva, inoltre, come memoria di costituzione depositata in Cancelleria, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia ambito territoriale VII in persona del suo Dirigente pro Tempore Dott. Giovanni Lacoppola, il quale eccepiva l’improcedibilità della domanda e chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata sia in fatto che in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese vive del presente giudizio.

Effettuati gli incombenti di rito, la causa veniva rinviata all’udienza dl 23.1.2012 con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di note difensive. Udienza nella quale i procuratori delle parti davano atto che nelle more era intervenuto provvedimento di licenziamento del ricorrente.

All’udienza odierna la causa era quindi discussa e decisa come da sentenza della quale si dava lettura.

Motivi della decisione

Preliminarmente si rigetta l’eccezione formulata dalla difesa dell’ Istituto scolastico in quanto la legittimazione passiva del Dirigente scolastico viene affermata in ragione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche rispetto all’Amministrazione regionale e provinciale. Inoltre tale soggetto ha contribuito a determinare la situazione giuridica per la cui rimozione è stato presentato l’odierno ricorso e parte ricorrente ha correttamente agito ni suoi confronti.

Si rigetta, altresì, l’eccezione preliminare di improcedibilità per l’inosservanza del disposto dell’art. 145 comma 4 c.p.c. formulata dalla difesa dell’ USP, per non aver provveduto alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione d’udienza nel termine di dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

Infatti, nel processo del lavoro è procedibile il ricorso notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, una volta decorso il temine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto ma prima della scadenza del termine di trenta giorni dall’udienza di discussione.

Ai sensi dell’art. 415 c.p.c. deve assegnarsi natura perentoria unicamente al temine previsto dal V comma del citato articolo, posto a tutela del diritto di difesa del convenuto e non anche al termine di dieci giorni dalla pronuncia di decreto, che ha natura ordinatoria (Trib. Roma, 12 gennaio 2011, n. 253).

Per quanto concerne il merito va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda oggetto del ricorso dal momento che quanto con esso richiesto è stato ormai superato dalla circostanza sopravvenuta nelle more del giudizio del licenziamento dell’odierno ricorrente.

Resta comunque l’obbligo di esaminare la fondatezza della domanda proposta con il ricorso in esame, quanto meno ai fini della soccombenza virtuale per le spese di lite.

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione scolastica resistente, quale ata , impugnava il provvedimento con il quale era stato trasferito per motivi di incompatibilità ambientale con i propri colleghi di lavoro.

In effetti, dal Decreto Legislativo n.165 del 30.3.2001 che ha riordinato in un unico testo le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche, non è più possibile trasferire personale dipendente della scuola, con la qualifica di ata, per motivi di incompatibilità ambientale.

Gli artt. 72 e l’allegato A di cui all’art. 71 1° comma fanno una elencazione di norme abrogate, tra le quali è riportato l’art. 32 del DPR 10-1-1957 n. 3 cui fa rinvio l’articolo 567 del D.lgs n.297/16.4.1994, che disciplina il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale ata.

La certezza dell’abrogazione dell’incompatibilità ambientale per il personale ata è nell’art. 142 del CCNL 2002/05 (n.d.r ora art.  146 CCNL 2006/09).

Infatti lo stesso concernente la normativa vigente e le disapplicazioni di tutte le norme generali e del pubblico impiego a seguito dell’entrata in vigore del CCNL, eccetto di quello richiamate espressamente nel CCNL.

L’art. 142 non richiama l’art. 32 del Dpr 10.1.1957 n.3 cui fa rinvio l’art. 567 del D.lgs n. 297/94, che disciplina il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale ATA, che quindi ai sensi dell’art. 72 e allegato A di cui all’art. 71 1° comma del D.lgs 165/01\ resta abrogato.

Il provvedimento di trasferimento d’ufficio…………….era pacificamente determinato come si legge dal contenuto dello stesso, da motivi di incompatibilità ambientale e non è ammissibile il tentativo che in questa sede fa l’amministrazione che cerca di fare volendo modificare la motivazione di tale trasferimento.

Quanto precede depone per la declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso in esame con condanna dell’amministrazione alle spese di soccombenza virtuale…che liquida in Euro 1.500, oltre al rimborso delle spese generali, all’IVA e al Cpa.

 

(Gilda Unams di Bari)