Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione – Parere prot. 7911 del 22 luglio 2009
(Parere sullo schema di regolamento relativo al riordino degli Istituti professionali).
(Parere sullo schema di regolamento relativo al riordino degli Istituti professionali).
(Il mancato possesso dell’apposito diploma di specializzazione per il conferimento dell’incarico di insegnante di sostegno in scuole elementari, previa iscrizione all’apposto elenco, comporta l’inidoneità dell’insegnamento impartito, da cui discende anche l’inutilità della prestazione, e l’illiceità della causa del contratto di lavoro, con conseguente controprestazione (ovverosia la retribuzione corrisposta) non correlata alla prestazione richiesta e pattuita ed obbligo di integrale restituzione di quanto indebitamente percepito.
(Figlio di grande invalido di guerra – diritto alla riserva – sussistenza – requisito della disoccupazione ed iscrizione in apposito elenco – irrilevanza).
Procedimento disciplinare – ricorso gerarchico – parere dell’amministrazione – diritto di accesso – sussiste.
Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, non è attuabile ove sia accertata la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
(Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009)
(Anno scolastico 2009/2010 – adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto).
(Illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
(Sulla legittimità del D.P.R. 20.3.2009 con il quale è stato adottato – ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – il Regolamento sulla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione).
Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini».
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – Art. 17. – proroga di termini).
(Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2009/2010).
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2009/2010
(Il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. – La integrazione scolastica dell’alunno disabile non può essere demandata esclusivamente all’insegnante di sostegno, ma deve avvenire con il concorso di tutte le figure professionali all’uopo deputate. – Alla equipe multidisciplinare spetta il compito, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai specifici bisogni dell’alunno interessato. Tali accertamenti e le conseguenti valutazioni sono suscettibili di periodiche revisioni, proprio nell’ottica di monitorare nel tempo l’andamento degli interventi in concreto adottati.
Crocifisso esposto nell’aula scolastica – rimozione da parte del docente nelle proprie ore di lezione – volontà contraria alla rimozione della classe – diffida del Dirigente scolastico – condotta discriminatoria – non sussiste.