Personale precarizzato e risarcimento danni

 

CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL “QUANTUM” SPETTANTE AL PERSONALE SCOLASTICO PRECARIZZATO IN DISPREGIO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA SUL CONTRATTO A TERMINE.

 

Un importante traguardo è stato, di recente, raggiunto dalla giurisprudenza di merito, circa il criterio di quantificazione del risarcimento dei danni conseguente all’abusivo ricorso allo strumento di flessibilità del lavoro a termine, anche nel settore del pubblico impiego privatizzato.

La disciplina di matrice comunitaria, del contratto a termine va armonizzata nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, con la norma ex-art. 36 D.Lgs.165/2001 che sancisce il divieto di conversione ipso-iure dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito del settore pubblico, quindi anche nell’ambito del personale della scuola in regime appunto di precariato.

Detta norma interna, a prima vista, sembrerebbe configgere con la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE recepita in Italia con il D.Lgs.368/2001; tuttavia, giusta quanto accertato dalla stessa Corte di Giustizia UE (vd. Sentenza UE del 7/09/2006 proc. C.180/04) il contrasto in parola, si appalesa solo laddove in presenza di una violazione della normativa comunitaria sul “termine” al contratto di lavoro, l’ordinamento nazionale non appresti una misura sanzionatoria diretta a reprimere l’esercizio abusivo da parte del datore di lavoro di entrambi i settori: pubblico e privato.

Ebbene, la misura sanzionatoria “interna” contenuta nella norma ex-art.36 D.Lgs.165/2001, comminante la condanna al risarcimento dei danni al datore di lavoro/Pubblica Amministrazione che viola la disciplina in materia di contratti a termine ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale e,sia altresì, della stessa Corte di Giustizia UE, in quanto è risultata idonea a dissuadere il pretestuoso ricorso datoriale all’apposizione abusiva del termine al rapporto di lavoro.

Tornando quindi allo “status” del personale della scuola in regime di precariato, è opportuno comunque segnalare che la Corte di Giustizia ha precisato che il “limite di legittimità comunitaria” della normativa interna è rappresentato dal criterio utilizzato per la quantificazione del risarcimento del danno spettante al precario della scuola che ha subito la lesione del suo diritto obbligatorio derivante dalla risoluzione “illegittima” del suo rapporto di lavoro.

Tale criterio, affinchè sia sufficientemente idoneo a dissuadere la Pubblica Amministrazione/datore di lavoro (es.il MIUR) ad utilizzare in maniera impropria l’istituto di flessibilità del lavoro rappresentato dai contratti a termine, non può semplicemente fondarsi su elementi forfettari, ma, bensì, deve essere parametrato sulla differenza economica di quanto effettivamente percepito dal docente precario e quanto avrebbe percepito se fosse stato, da subito, assunto a tempo indeterminato ricomprendendo, quindi, anche i mesi estivi con ogni accessorio di legge.

Lauria, lì 23/01/2011

Avv. Luigi Giuseppe Papaleo

 

Avviso importante per i lettori di dirittoscolastico.it:

Si segnala che il termine del 22/01/2011 (di cui alla L.183/2010) entro il quale bisognava impugnare eventuali violazioni della disciplina sui contratti a termine, a pena di decadenza, aveva efficacia solo per i contratti già scaduti alla data di entrata in vigore della legge (24/11/2010) mentre, per i contratti individuali di lavoro, il cui “termine” non sia ancora scaduto, il predetto termine decadenziale di 60 gg. decorrerà dal giorno di scadenza del relativo contratto.

Per qualsiasi informazione sulla redazione dei ricorsi contro il MIUR in tema di abusiva reiterazione dei contratti a termine, ci si può rivolgere al seguente numero di telefono:
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Avv. Luigi Giuseppe Papaleo