Ricostruzione di carriera del personale scolastico immesso in ruolo dopo il periodo di precariato

Anche a coloro i quali hanno svolto servizi in preruolo prima del 01.09.2010 spetta l’aumento ad personam previsto dall’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 come per il personale già in ruolo alla stessa data.

Come noto, il CCNL Comparto Scuola del 4 agosto 2011 è intervenuto modificando le posizioni stipendiali del personale scolastico. Con tale intervento, infatti, le fasce stipendiali fino ad allora vigenti sono state riorganizzate mediante l’accorpamento della prima fascia, 0-2 anni, alla seconda fascia, 3-8 anni, sostituendole con la creazione di un’unica (e più lunga) fascia iniziale: 0-8 anni.

Tuttavia, l’art. 2 del predetto CCNL ha previsto che solo il personale scolastico che fosse in ruolo già alla data del 1° settembre 2010 avrebbe potuto preservare il maggior valore stipendiale già in godimento (se già inserito nella fascia 3-8 al 01.09.2010 o ne avesse maturato il diritto all’inserimento), ovvero il diritto all’aumento per il livello 3-8 (qualora alla data del 01.09.2010 il docente fosse inserito nella fascia 0-2 e quindi avesse l’aspettativa all’aumento di cui allo scatto alla fascia successiva 3-8).

Tale vantaggio, quindi, come anticipato era stato previsto solo per il personale già in ruolo dal 01.09.2010 di fatto escludendo tutto il personale scolastico che aveva prestato servizio a tempo determinato prima di essere assunto a tempo indeterminato operando quindi, dal punto di vista giuridico, una vera propria discriminazione (l’ennesima!) tra gli assunti a tempo determinato e gli assunti a tempo indeterminato.

Tuttavia, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a porre fine a questa “ingiustizia”. La Corte, infatti, con la Sentenza n. 2924 del 07.02.2020, ha definitivamente riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il giorno 01.09.2011 – data di entrata in vigore del CCNL Scuola 2011 – (con almeno un anno di servizio di preruolo (tempo determinato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2010) il diritto a vedersi legittimamente applicata la predetta norma che mantiene il trattamento economico (aumento ad personam) di cui alla fascia stipendiale (3-8 anni). Ciò con ovvio vantaggio di chi ha svolto anni di precariato che, in virtù di tale decisione, pur non essendo in ruolo al 01.09.2010, in sede di ricostruzione carriera (dopo l’immissione in ruolo) ha diritto di vedersi riconosciuto l’aumento ad personam per la fascia 3-8 anni (anziché l’applicazione sic et simpliciter della nuova fascia 0-8).

Prima di tale pronuncia il personale precario, infatti, una volta entrato in ruolo a far data dal 01.09.2011, subiva una discriminazione non potendo beneficiare del primo scatto (al terzo anno) venendo inserito solo nella prima (nuova) fascia (0-8).

Per fare un po’ di chiarezza: nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione succedeva che la ricorrente (immessa nei ruoli del personale ATA) aveva già ottenuto – con provvedimento giudiziale – il riconoscimento integrale della progressione stipendiale relativa ai servizi svolti in preruolo. Tuttavia, una volta entrata in ruolo, effettuata la ricostruzione di carriera, subiva un decremento retributivo in ragione della normativa allora vigente (che non parificava, come detto, i lavoratori a tempo determinato con i lavoratori a tempo indeterminato).

Ed è a questo punto che si inserisce l’importante pronuncia della Suprema Corte, oggetto del presente lavoro, che – ravvisando una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato – ha applicato anche ai primi la norma negoziale prevista dall’art. 2 del c.c.n.l. 04.08.2011 che, come detto, prevede il diritto del dipendente a preservare il maggior valore stipendiale in godimento “ad personam” sino al conseguimento della successiva (nuova) fascia retributiva. La Suprema Corte, infatti, con la Sentenza n. 2924 del 07.02.2020 ha previsto che:  «nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ‘ad personam’, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale» e, conseguentemente, anche a quei soggetti che hanno maturato i requisiti alla data del 01.09.2010 anche se ancora non assunti in ruolo, ma in forza del servizio effettivo svolto con i contratti a termine.

Pertanto, a tutto il personale scolastico che prima del 01.09.2010 ha svolto anni di servizio in preruolo, in sede di ricostruzione della carriera (secondo la Corte di Cassazione Sez. Lavoro) il MIUR doveva e deve valutare se risulta maturato il diritto all’inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni e, nel qual caso, applicare il maggior valore stipendiale in godimento sino al compimento della nuova fascia 9-14; ovvero qualora inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni, riconoscere il diritto del lavoratore scolastico a percepire, “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella suddetta fascia 0-2, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. Ciò applicando l’art. 2 del CCNL Scuola 2011.

Il tema è di sicura attualità stante il gran numero di ricorsi oggi al vaglio della giurisprudenza per il riconoscimento della corretta ricostruzione della carriera, che oggi andrà fatta secondo i dettami della Sentenza della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019.

Quindi, attenzione! Se ne ricorrono i requisiti, anche per il personale che ha svolto servizi in preruolo (prima del 01.09.2010), ed entrato in ruolo dal 01.09.2011, andrà applicato il maggior valore stipendiale di cui all’art. 2 del CCNL Comparto Scuola 2011.

Avv. Alfonso Di Micco