Schola Albiniani: accoglimento totale

Tribunale di Milano – Ordinanza del 22.08.2022

DICHIARATO ILLEGITTIMO SIA IL DECRETO DI DECADENZA DALLE GRADUATORIE PER RITENUTA FALSITA’ DEL TITOLO DI ACCESSO SIA IL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER OMESSA CONTRIBUZIONE: REINTEGRAZIONE NELLE GRADUATORIE COL PUNTEGGIO PRECEDENTE AUMENTATO DI QUELLO CHE IL RICORRENTE AVREBBE MATURATO SE AVESSE LAVORATO SINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO 

 

Il ricorrente riceveva dall’Istituto Statale una proposta di assunzione a tempo determinato relativamente all’a.s. 2018/2019 per il ruolo di Collaboratore Scolastico. Tuttavia, con nota. del 19.11.2018, l’istituto in discorso provvedeva al “depennamento immediato dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per Il triennio 2017/2020” sulla base della comunicazione con cui l’Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta – Ufficio IX aveva rilevato l’impossibilità di convalidare la veridicità del titolo, oggetto di autocertificazione da parte del ricorrente, di “operatore dei servizi sociali” conseguito presso l’istituto paritario Schola Albiniani di Santa Maria C.V.

Il ricorrente, in occasione del rinnovo delle graduatorie previste dal D.M. n. 50 del 2021 per il triennio 2021/2024, presentava richiesta di inclusione nella terza fascia personale ATA, sulla base dei medesimi titoli già prodotti nella precedente graduatoria per il triennio 2017/2020. Il 20.9.2021 il ricorrente veniva allora assunto come Assistente Amministrativo con contratto a termine decorrente dal 20.09.21 e scadenza al 30.06.2022, presso altro Istituto Statale. Quest’ultimo istituto, il 6.10.2021, disponeva con decreto n. 1091 la rettifica del punteggio attribuito al ricorrente nella graduatoria di merito, a motivo della precedente decadenza  in conseguenza della quale non poteva attribuirsi alcun punteggio per il servizio reso nell’a.s. 2018/2019 come Collaboratore Scolastico e nell’a.s. 2020/2021 come Assistente Amministrativo; Ulteriore motivo era dato dalla rilevata assenza di contribuzione per il periodo prestato come Collaboratore Scolastico presso scuole non statali. Alla rettifica seguiva poi la risoluzione del contratto di lavoro in corso, determinato con nota prot.llo n. 1098 dell’11.10.2021 da parte dell’IC Noviglio Casarile (doc. 13 fasc. ricorrente)

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, non risultando provata la falsità così decide: 1) accoglie il ricorso cautelare d’urgenza, e per l’effetto; 2) accerta l’illegittimità del Decreto di depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 disposto in data 19/11/2018 da Educandato Statale “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa” con Prot. n. 8978/A01, nonché l’illegittimità del decreto di rettifica del punteggio N 1091 DEL 06.10.21 e del decreto di risoluzione del contratto n. 1098 dell’11.10.2021 disposti dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Noviglio Casarile; 3) ordina ai resistenti di reinserire il ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili e con il punteggio inizialmente indicati nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente

Avv. Gianluca Corriere