TAR Lazio – Sentenza n. 7262/2008
Le valutazioni sulla preparazione degli studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non sindacabili nel merito se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento.
Nel caso di impugnazione di valutazioni provenienti da Commissione di maturità, non è sufficiente contestare vizi di natura formale della valutazione negativa espressa potendo questa risultare illegittima solo qualora si possa dimostrare che, a causa dei lamentati vizi della specie su riferita, la determinazione e/o il giudizio finale risultassero irrimediabilmente infirmati per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti ovvero, ancora, per illogicità manifesta.
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REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater
composto da
dr. Mario Di Giuseppe  Presidente
dr. ssa Linda Sandulli Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n.  8009/2006 R.G. proposto da A. M., rappresentato e difeso dall’avv.  Gianluca Magnani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio  dell’avv. C. Andreozzi in viale delle Milizie n. 76;
contro
– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in  persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio a mezzo  dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– COMMISSIONE ESAME 2005/06 C/O LICEO SCIENTIFICO PARITARIO S. GIUSEPPE, in persona del Presidente p.t.;
l’annullamento
della prova orale dell’esame di  Stato 2005/2006 conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria  superiore per il conseguimento della Maturità Scientifica, sostenuta dal  candidato A. M. innanzi la Commissione di esame n. 345 sez. B in data  30.6.2006 nonché del certificato finale (scheda personale) di 45/100  conseguito all’esito della sessione degli esami e della impugnata  delibera di non promozione del candidato adottata dalla commissione  esaminatrice in data 5 luglio 2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di  costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica  udienza del 9 aprile 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi  l’avv. Magnani per il ricorrente e l’avv. dello Stato L. D’Ascia per la  parte resistente.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame il ricorrente impugna il mancato superamento  della prova orale e della non promozione all’esame di maturità  scientifica.
Il ricorso è affidato alla  denuncia di cinque motivi di gravame relativi alla violazione delle  disposizioni in materia, difetto di motivazione ed eccesso di potere  sotto diversi profili.
L’Amministrazione si è formalmente costituita in giudizio depositando i verbali e gli atti della Commissione.
Con ordinanza n. 5040 del 7 settembre 2006 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.
All’udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.  Il ricorrente premette in punto di fatto:
— di essere stato l’unico della  sua classe a non aver superato l’esame di Stato per la Maturità  Scientifica dell’anno scolastico 2005/2006 — della classe V B del Liceo  Scientifico Paritario “S. Giuseppe” di Grottaferrata (RM) — avendo  conseguito quarantacinque/100 (di cui 26/45 per prove scritte:, 10/45  per prove orali, e 9/20 per il Credito Formativo)
— che, sia per la prima che per  la seconda prova scritta, ai singoli punteggi finali (rispettivamente di  nove/quindicesimi e di otto/quindicesimi) non corrispondevano  correzioni di sorta sull’elaborato;
— che la griglia di valutazione  generale per la terza prova scritta (per cui aveva conseguito il  punteggio di 9/15 calcolato sommando gli esiti degli elaborati  riguardanti diverse aree disciplinari sarebbe affetta da  incongruenze  per quanto riguarda la valutazione delle scienze naturali, dal momento  che il punteggio numerico assegnato al candidato (punti 4) non  corrisponderebbe alla valutazione (6 punti) sulla medesima prova che  risulterebbe essere stata sufficiente;
— che la mancanza di motivazioni  a verbale circa le attribuzioni di punteggio e di correzioni  all’interno degli elaborati, impedirebbero di venire a conoscenza degli  errori oggettivi eventualmente commessi in sede di prove scritte;
— che, alla fissazione di  indicatori per le prove orali (conoscenze generali specifiche, capacità  di utilizzare e collegare le conoscenze ed approfondire gli argomenti,  competenze linguistiche) del tutto apodittici e generici non sarebbero  state  fornite le modalità di svolgimento del colloquio;
— che l’argomento del colloquio  orale scelto dal ricorrente era “Lo stato di natura e la lotta per la  vita”; e coinvolgeva le seguenti discipline: scienze naturali, storia,  italiano, latino, arte, inglese, fisica e matematica.
2. Per ragioni di economia  espositiva devono essere confutati, in quanto profili di una censura  sostanzialmente unica, i seguenti profili:
2. 1. Con il primo motivo si  lamenta che in violazione dell’art. 5 comma 9 del DPR n.323 del 23  luglio 1998 e degli artt. 15, art.16 comma 7, e 19 dell’O.M. n.22 del  20.2.2006 nessuna motivazione è stata addotta sia con riferimento alle  prove scritte sia con specifico riguardo al colloquio conclusivo sia  infine con riferimento al complessivo giudizio di inidoneità impedendo  al ricorrente di capire quali errori abbia compito. Le motivazioni  sarebbero richieste non solo in caso di mancato raggiungimento della  maggioranza assoluta bensì per tutte le operazioni stesse di correzione  delle prove scritte nonché quelle relative all’espletamento del  colloquio.
2.2. Con il quarto motivo si  lamenta la l’illegittimità della non promozione per l’omessa indicazione  a verbale delle modalità di svolgimento del colloquio e della  definizione dei criteri di conduzione e di valutazione dello stesso.
La commissione si sarebbe  limitata ad individuare gli indicatori (rispettivamente conoscenze  generali specifiche, capacità di utilizzare e collegare le conoscenze ed  approfondire gli argomenti, competenze linguistiche) in via del tutto  apodittica e generica con riferimento ai soli criteri di conduzione e  valutazione ma non avrebbe aggiunto quelli prescritti per la necessaria  individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio
L’omessa indicazione delle  modalità di svolgimento del colloquio, implicherebbe una totale opacità  nell’agire della commissione in violazione dei principi stessi di buon  andamento e trasparenza dell’agire amministrativo.
2.3 Con il quinto motivo si  lamenta l’illegittimità e l’inefficacia delle griglie di valutazione  della prova orale approntata dalla commissione che sarebbe stata una  mera trasposizione nella griglia dei criteri di valutazione individuati  nel verbale rLl4 del 29.6.2006.  La griglia risulterebbe essere  incompleta, imprecisa e mal formulata dal momento che sarebbe stata  basata su tre soli indicatori (1. Conoscenze generali specifiche; 2.  capacità di utilizzare e collegare le conoscenze ed approfondire gli  argomenti; 3. competenze linguistiche). In luogo di accorpare in pochi  indicatori la valutazione, la griglia avrebbe dovuto essere articolata  in modo diverso e tale da consentire una valutazione non soltanto delle  competenze linguistiche tout court ma anche della capacità di utilizzare  il linguaggio specifico di ciascuna disciplina.
Sarebbe poi stata omessa  qualsiasi valutazione in ordine alle capacità del candidato di formulare  un proprio giudizio critico sugli argomenti affrontati nonché quella  inerente le capacità di rielaborazione dello studente, dando così prova  di scarsa attenzione alle necessità di completezza ed oggettività di una  corretta valutazione in sede di esame.
2.4  L’assunto va complessivamente respinto.
I profili attinenti all’asserita  insufficienza del solo voto numerico ad integrare la motivazione del  procedimento sono infondate, oltre che inconferenti.
E’ infondata in quanto nelle  griglie di valutazioni all’espressione numerica è accoppiata una  valutazione. Ad esempio, per la prima prova scritta, il voto ” 4″, è  accoppiato al giudizio di “mediocre” che, relativamente alla “Aderenza  alla traccia, alla coerenza ed originalità” corrisponde al giudizio” Ha  capito  e sviluppa la traccia, ma mostra una conoscenza limitata  dell’argomento, sviluppa con modesta rielaborazione”.
Si tratta di un giudizio seppur  preconfezionato che, sulla base della comune esperienza appare del tutto  logico, e coerentemente posizionato e graduato nell’ambito di sei  livelli di valutazione.
Ciò posto, il motivo è anche inconferente.
In linea generale si osserva che,  come la Sezione ha avuto più volte modo di rilevare, la giurisprudenza  maggioritaria, dalla quale il Collegio non ha ragioni per discostarsi,  ha sempre affermato che, le valutazioni sulla preparazione degli  studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non  sindacabili nel merito se non in caso di manifeste contraddizioni o  illogicità nel procedimento (cfr. infra multa ad es.: Consiglio Stato,  sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 213 ; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 18  settembre 2003, n. 11955; T.A.R. Sardegna, 15 luglio 2002, n. 882,  T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 20 settembre 2004, n. 6506; ecc.).
In tale direzione anche le  eventuali irregolarità dei verbali e degli atti della commissione  finiscono per essere del tutto irrilevanti quando è manifesto che la  bocciatura è esclusivamente il frutto di impegno nello studio  complessivamente insufficiente. Nel caso di impugnazione di valutazioni  provenienti da Commissione di maturità, non è dunque sufficiente  contestare vizi di natura formale della valutazione negativa espressa  potendo questa risultare illegittima solo qualora si possa dimostrare  che, a causa dei lamentati vizi della specie su riferita, la  determinazione e/o il giudizio finale risultassero irrimediabilmente  infirmati per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti  ovvero, ancora, per illogicità manifesta (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II,  22 aprile 2004, n. 493).
Il giudizio formulato dalla  Commissione per l’esame di maturità d’esame, ai fini del voto numerico,  va inserito in una lettura completa dell’intera prova di maturità (cfr.  T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 4 agosto 2004, n. 3246).
L’esame complessivo degli  elaborati, dei verbali, e delle schede relative al ricorrente rivela  l’inconferenza dell’assunto per cui, la mancanza di correzioni, sarebbe  prima facie sicuro indizio di un’erroneità del giudizio.
Nei limiti del sindacato  funzionale sulla manifesta erroneità, irragionevolezza, o iniquità  sostanziale del provvedimento, il quadro globale della valutazione  appare qui complessivamente coerente. Le prove del candidato risultano  essere state valutate compilando tutti i campi di valutazione ed  utilizzando i modelli conformi allegati all’O.M. 21 febbraio 2005 n.32.
Inoltre trattandosi di  valutazioni all’unanimità non vi era alcuna ragione per operare la  valutazione dell’elaborato con le modalità prescritte dall’art. 15  dell’O.M. n. 32 cit., che concerne il differente caso di difformità di  vedute tra i singoli componenti la Commissione.
In assenza poi di una specifica  contestazione di falsa rappresentazione dei fatti della verbalizzazione  dell’orale, non vi sono poi elementi per ritenere sussistente alcuna  “opacità” nel comportamento della Commissione; ovvero per ritenere che  la Commissione abbia alterato i verbali; o comunque abbia sviatoriamente  o erroneamente giudicato negativamente la prova del ricorrente.
Anche alla luce del contenuto  degli elaborati stessi, non meraviglia che il candidato si possa esser  trovato in serie difficoltà in sede di discussione orale.
Anche l’unanimità del giudizio  dei componenti depone proprio per una prova orale del tutto  insufficiente.  Del resto nemmeno in ricorso il ricorrente assume di  aver risposto esattamente e congruamente alle domande che, peraltro  risultano formulate in termini generali, ed avrebbero consentito anche  ad uno studente non particolarmente preparato, la possibilità di  articolare autonomamente risposte appropriate.
La commissione giudicatrice ha  dunque tenuto presenti tutti gli elementi previsti dalla legge per la  valutazione delle prove; le ha coerentemente valutate ed ha  legittimamente ritenuto di dover concludere per un giudizio negativo  sull’esame.
Né in verità, il fatto che egli  sia stato l’unico bocciato può essere sufficiente ad assumere che solo  nei suoi confronti sia stato adottata una particolare severità, che non  aveva avuto riscontro nei riguardi degli altri candidati.
Il giudizio di maturità degli  altri concorrenti poteva semplicemente essere il frutto di migliori  prove di esame e di “curricula studiorum” complessivamente migliori.
In sostanza il Collegio non  ritiene che la mancata promozione alla maturità dell’alunno sia stata  originata da un pregiudiziale atteggiamento persecutorio, ma  contrariamente a quanto vorrebbe il ricorrente, appare ancorata ad una  valutazione delle prove di esame che razionalmente appare del tutto  esente da manifesti vizi di carattere funzionale.
Legittimamente infatti una  commissione esaminatrice emette un giudizio di “non maturità” di un  alunno in relazione al risultato non positivo delle prove di esame.
3. Del tutto inconferente è  poi il secondo ed il terzo motivo con cui si assume, rispettivamente per  la prova scritta e per la prova orale, la rilevanza in materia delle  norme (artt. 11 e 12) del decreto legislativo 166/2006 che avrebbe  affermato che l’idoneità soggiace alla fictio juris di equivalenza  voto-motivazione; la inidoneità, invece, comporterebbe l’obbligo ex lege  della motivazione per esteso, esplicita e secondo i canoni già propri  di cui all’art. 3 legge 241/1990.
La disposizione normativa sopra  richiamata farebbe cadere il principio giurisprudenziale di equivalenza  tra voto da un lato e valutazione e motivazione dall’altro in quanto il  candidato “bocciato” ha il diritto di conoscere le ragioni della sua  “bocciatura” anche in tema di esami di Stato rispettivamente in  relazione: all’art. 97 Cost., agli artt. 3 e 4 Cost.; agli artt. 24 e  113 Cost..
L’assunto — anche alle luce  delle considerazioni che precedono e che valgono anche in tale contesto  argomentativi — va complessivamente disatteso.
La Sezione, che pure in passato  ha mostrato di aderire all’orientamento concernente l’insufficienza del  solo ed esclusivo voto numerico per la valutazione delle prove in esame,  ritiene che nel caso in esame non passa farsi alcuna applicazione   analogica di una norma concernente un ambito del tutto estraneo e  differente. In tale direzione deve escludersi che i principi invocati  dal ricorrente del decreto avente ad oggetto “Norme in materia di  concorso notarile, pratica e tirocinio professionale nonché in materia  di coadiutori notarili” possa essere applicato all’esame di maturità che  ha una disciplina del tutto specifica.
Né appaiono rilevanti ai fini del  decidere i richiami ai principi costituzionali a presidio del  cittadino, che appaiono del tutto corretti in astratto, ma che qui sono  del tutto inconferenti in relazione alla situazione di fatto del  ricorrente.
I due motivi vanno dunque complessivamente respinti.
4. In conclusione il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi e deve essere respinto.
In conseguenza della legittimità  del procedimento deve essere respinta la istanza di risarcimento del  danno dovendosi negare la sussistenza di alcun comportamento colposo,  negligente o ingiusto della commissione esaminatrice
Sussistono, in relazione alla  materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle  spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez. III^-quater :
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe.
2) respinge l’istanza risarcitoria
3) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-  Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2008.
IL  PRESIDENTE       dr. Mario Di Giuseppe
IL CONSIGLIERE-EST.     dr. Umberto Realfonzo
