Tribunale di Monza – Sentenza n. 496-2019 del 31 ottobre 2019

La fascia 3 – 8 anni è riconosciuta anche per il servizio scolastico svolto a tempo determinato prima dell’1.09.2010.

È notorio che i CCNL scuola succedutisi fino al 2010 prevedevano per i docenti assunti a tempo indeterminato il conseguimento della fascia stipendiale successiva alla prima dopo il compimento di 3 anni di servizio.

L’accordo del 4 agosto 2011 ha rimodulato le posizioni stipendiali per i dipendenti della scuola abolendo la preesistente fascia da 3 a 8 anni.

Invece,  i docenti non di ruolo hanno sempre percepito il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo ai sensi dell’art. 526 del ccnl scuola 2006-2009.

A tal proposito, il Tribunale di Monza, ha ritenuto che la disciplina del  CCNL del comparto Scuola che, da una parte, prevede per il personale assunto a tempo indeterminato l’individuazione di varie fasce di anzianità a cui corrispondono diverse tabelle retributive, a decorrere dalla seconda fasci e, dall’altra, riconosce al personale a tempo determinato sempre lo stipendio tabellare iniziale, va disapplicata perché in contrasto con il principio di non discriminazione di fonte comunitaria.

In ossequio a detto principio, il Tribunale ha confermato l’orientamento uniforme della giurisprudenza di merito consolidatasi negli ultimi anni, secondo cui il personale assunto in ruolo dopo il 2011 che abbia, prima di tale data, prestato servizio con contratti a tempo determinato presso il Miur ha diritto di vedersi applicare le stesse regole previste per il personale con contratto a tempo indeterminato. Pertanto, la doppia clausola di salvaguardia, prevista dall’accordo del 4 agosto 2011  esclusivamente in favore del personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, deve estendersi anche ai dipendenti che iniziarono a lavorare alle dipendenze del Miur prima della suddetta data in virtù di contratti a tempo determinato. Ne consegue il diritto della docente alla corresponsione del risarcimento del danno equivalente alle differenze retributive tra lo stipendio tabellare corrispondente alla fascia 3-8 anni, acquisita dopo 3 anni di effettivo servizio non di ruolo, fino alla data di compiuta anzianità di maturazione della fascia 9-14, e quello corrispondente alla fascia stipendiale base, effettivamente percepito.

Avv. Leo Condemi