Tribunale Penale di L’Aquila – Sentenza n. 298 del 03-11-2011

L’attestazione non veritiera di assenza di condanne penali non costituisce reato se manca la coscienza e volontà di rendere false dichiarazioni.

 

La vicenda

Due docenti vengono imputati del reato di cui all’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), perché in sede di autocertificazione indirizzata al dirigente scolastico dichiaravano falsamente di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per la nomina a docenti a tempo determinato: affermazione non risultata veritiera in quanto risultavano gravati da precedenti penali.

I docenti dichiaravano di aver presentato la domanda all’Istituto ai fini dell’assunzione a tempo determinato, per l’anno scolastico 2007/08, e di aver sottoscritto e prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione – contenente l’attestazione di non aver riportato condanne penali – in totale buona fede e nell’assoluta persuasione che la sentenza di patteggiamento della pena ( in passato pronunziata nei loro confronti per altra vicenda), non costituisse una condanna penale di cui dover tener conto nella suddetta autocertificazione.

 

La decisione del Tribunale

Il Tribunale assolve i docenti, tenuto conto che:

– in base alla qualifica professionale di entrambi gli imputati è del tutto logico e verosimile che essi, al momento dell’attestazione oggetto dell’imputazione, sconoscessero il significato giuridico dell’istituto regolato dall’art. 444 e segg, cpp (patteggiamento) e della equiparazione della relativa sentenza a quella di condanna;

– non vi era alcuna ragione per i docenti di fornire false attestazioni, posto che, ai fini dell’incarico loro assegnato, il precedente “patteggiamento” non costituiva in ogni caso circostanza ostativa all’assunzione;

– residua pertanto più di un dubbio circa la coscienza e volontà degli imputati di rendere false dichiarazioni.

 

(Sentenza inviata dall’Avv. Nino Ruscitti).

 

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