Tribunale di Padova – Sentenza n. 469 del 22 novembre 2011

Abusiva utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi e tutela risarcitoria.

 

Ai fini di una interpretazione dell’ordinamento interno conforme alla disciplina europea, l’applicazione ai contratti a tempo determinato del personale scolastico della durata massima complessiva della prestazione, fissata dall’art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. 368/2001, consente l’adeguamento del sistema di reclutamento del personale scolastico al diritto comunitario e non preclude la continuità dell’erogazione del servizio, consentendo di riassumere lo stesso lavoratore a termine senza soluzione di continuità tra due contratti.

Pertanto, le assunzioni a termine del personale scolastico non possono essere protratte oltre i trentasei mesi complessivi previsti dall’art. 5, c. 4 bis, D.lgs. 368/2001: i contratti stipulati superando il suddetto termine di trentasei mesi sono illegittimi. All’acclarata illegittimità delle clausole appositive del termine non consegue peraltro la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, ma la tutela è esclusivamente risarcitoria: nella determinazione del risarcimento è corretto il riferimento all’art. 18 St. Lav., in cui il legislatore monetizza il valore della perdita del posto di lavoro nell’ambito della stabilità reale, che assiste anche il lavoro alle dipendenze della P.A.

Avv. Marco Cini

 

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