Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – Sentenza n. 1794 del 16-07-2009

Insegnante di sostegno priva di specializzazione – inutilità della prestazione – obbligo di restituzione.

 

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Il mancato possesso dell’apposito diploma di specializzazione per il conferimento dell’incarico di insegnante di sostegno in scuole elementari, previa iscrizione all’apposto elenco, comporta l’inidoneità dell’insegnamento impartito, da cui discende anche l’inutilità della prestazione, e l’illiceità della causa del contratto di lavoro, con conseguente controprestazione (ovverosia la retribuzione corrisposta) non correlata alla prestazione richiesta e pattuita ed obbligo di integrale restituzione di quanto indebitamente percepito.

 

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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

 

composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Luciano PAGLIARO – Presidente –
dott. Valter DEL ROSARIO – Consigliere –
dott. Giuseppe COLAVECCHIO – Primo Referendario relatore –
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA 1794/2009


nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 51245 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di
” Xxx Xxx nata a ….., il ……, rappresentata e difesa dall’avv. …….., giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Palermo, via …….
Visto l’atto di citazione.
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 24.06.2009, il relatore dott. Giuseppe Colavecchio, magistrato primo referendario, il pubblico ministero dott.ssa Adriana La Porta, vice procuratore generale e l’avv. ………… per la convenuta.
Ritenuto in

 

FATTO

 

Con atto di citazione depositato in segreteria in data 13.11.2008 e ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Corte, a seguito di segnalazione effettuata con nota prot. n. 393, datata 26.06.2008, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta, conveniva in giudizio la sig.ra Xxx Xxx per essere condannata al pagamento della somma di € 63.089,11, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, quale danno erariale patito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il Pubblico Ministero argomentava che la convenuta, in data 20.03.2002, aveva inoltrato domanda per essere inclusa nella graduatoria permanente provinciale, per il conseguimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per la scuola materna e negli elenchi dei docenti di sostegno, per l’anno scolastico 2002/2003, dichiarando di aver conseguito, in data 06.12.2001, il diploma di specializzazione polivalente per l’esercizio delle attività di sostegno nella scuola materna, presso l’Università degli Studi di Macerata; inserita negli appositi elenchi per gli insegnati di sostegno, la sig.ra Xxx conseguiva, quindi, la nomina per supplenze dall’anno scolastico 2002/2003 all’anno scolastico 2007/2008.

La stessa, su richiesta dell’Ufficio Scolastico Provinciale, presentava copia del certificato sostitutivo del diploma di specializzazione, ma l’Università di Macerata, con nota prot. n. 942 del 24.01.2008, comunicava che la sig.ra Xxx non era mai stata ivi iscritta e, quindi, non aveva conseguito alcun titolo di studio; l’Ufficio scolastico provinciale, con decreto n. 581/D del 30.01.2008, escludeva l’insegnante da tutte le graduatorie in cui risultava iscritta.

L’organo requirente, dopo avere puntualizzato che l’insegnante di sostegno, in possesso del relativo titolo conseguito al termine di un corso biennale, svolge attività didattica a favore di tutta la classe e non nei confronti del singolo alunno portatore di handicap, e dopo avere diversificato la suddetta figura da quella dell’educatore che svolge non attività didattica, ma una semplice attività di supporto materiale individualizzato, per consentire all’alunno disabile la piena partecipazione alle attività scolastiche e formative, deduceva che il possesso del relativo titolo di specializzazione fosse requisito imprescindibile per lo svolgimento della relativa prestazione professionale, con la conseguenza che nessun valore residuo poteva riconoscersi all’attività, comunque, prestata; concludeva che le retribuzioni percepite nel periodo in contestazione, ammontati ad € 63.089,11, costituivano a tutti gli effetti illecito erariale.

La convenuta, nella memoria depositata in data 27.05.2009, nel ritenere infondata la domanda di condanna del Procuratore regionale, chiedeva, in via principale, l’assoluzione da ogni addebito e, in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo.

La stessa sosteneva di avere svolto “effettivamente e utilmente …, negli anni scolastici in considerazione, le mansioni di insegnante di sostegno nella scuola elementare”, considerato “che non sempre e non necessariamente richiedono capacità e professionalità collegate al titolo di studio richiesto”; in particolare, sosteneva di avere garantito “all’intera classe ed al soggetto portatore di handicap affidatole tutto l’apporto didattico e pedagogico necessario al conseguimento degli obiettivi formativi”, consentendo agli allievi di partecipare pienamente all’attività scolastica e di portarne a compimento il relativo ciclo, concludendo che l’Amministrazione avesse conseguito piana utilità dalla sua prestazione di opera professionale.

Considerato in

 

DIRITTO

 

La sig.ra Xxx Xxx ha inoltrato, in data 20.03.2002, richiesta di iscrizione negli elenchi del sostegno e metodi differenziati per l’insegnamento nella scuola elementare, dichiarando di essere in possesso del relativo diploma di specializzazione, conseguito, in data 06.12.2001, presso l’Università degli Studi di Macerata e, pertanto, ha ottenuto la nomina per supplenze negli anni scolastici dal 2002 al 2008, percependo un compenso retributivo complessivo di € 63.089,11; la stessa, inoltre, su specifica richiesta dell’Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta, ha prodotto un attestato della suddetta Università, datato 13.02.2002, nel quale si dava atto che il diploma originale era in corso di compilazione.

L’art. 8 del d.p.r. n. 970/1975 e l’art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994 prescrivono, espressamente, che il personale docente preposto alle classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, i cui programmi sono approvati con decreto del Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; al corso sono ammessi solo coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

La convenuta, a seguito dei controlli effettuati, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, è risultata non avere conseguito alcun titolo di specializzazione, come comunicato dall’Università di Macerata con la nota prot. n. 942 del 24.01.2008, che ha anche rappresentato la non autenticità della certificazione prodotta dall’interessata.

Ciò posto, la Procura contabile ritiene che il compenso percepito, in assenza del relativo titolo di specializzazione, integri gli estremi dell’illecito erariale, mentre il difensore della convenuta deduce la mancanza di danno giacché le mansioni di insegnante di sostegno nelle scuole elementari sono state utilmente svolte, anche in assenza del prescritto titolo.

La tesi difensiva non può essere accolta.

Le norme citate prevedono, per il conferimento dell’incarico di insegnante di sostegno in scuole elementari, previa iscrizione all’apposto elenco, il possesso dell’apposito diploma di specializzazione, con la conseguenza che la mancanza di tale attestazione denota l’inidoneità dell’insegnamento impartito, da cui discende anche l’inutilità della prestazione; in caso contrario l’ordinamento non prescriverebbe particolari competenza da acquisire dopo la frequenza di corsi e il superamento di specifici esami.

La Pubblica Amministrazione non richiede e non remunera una prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione dedotta in contratto, discendente da norme imperative, con standards qualitativi di professionalità e quantitativi predeterminati; la carenza di tali standards, nel caso specifico la professionalità richiesta, rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovverosia la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico.

Aggiungasi che la violazione di norme imperative, come quelle che regolano la specifica materia dell’insegnamento, costituenti principi basilari del nostro ordinamento giuridico, comportano un’illiceità della causa del contratto di lavoro, con impossibilità di applicare l’art. 2126 c.c.

Ne consegue che il possesso da parte della convenuta del titolo per l’insegnamento elementare e l’avere svolto la propria prestazione lavorativa a vantaggio di tutti gli alunni, non solo di quelli diversamente abili, come del resto previsto dalla vigente normativa, con paventato utile profitto e vantaggio per l’Amministrazione scolastica, peraltro in alcun modo provato e dimostrato, non può acquisire, come contrariamente sostenuto dalla difesa, alcuna rilevanza, giacché la specifica prestazione richiesta prevedeva il possesso di apposito titolo, non conseguito dall’interessata; in altri termini, in mancanza del suddetto titolo la sig.ra Xxx non avrebbe potuto conseguire alcun incarico di supplenza, tanto che la stessa, scoperto l’inganno, è stata cancellata, con decreto n. 581/D del 30.01.2008 del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta, dall’elenco del personale di sostegno per la scuola elementare.

La circostanza, dedotta dalla difesa nella memoria di costituzione e durante l’udienza di discussione, secondo la quale “le istruzioni impartite negli anni dal Ministero” (tra l’altro non allegate alla memoria di costituzione) consentirebbero l’attribuzione dell’incarico, in ipotesi di esaurimento degli elenchi di sostegno, al personale insegnate privo di titolo o a quello specializzando non può inficiare le accuse mosse dall’organo requirente: innanzitutto non risulta provato che non fossero inseriti nell’apposita graduatoria insegnati specializzati e, comunque, trattasi di ipotesi eccezionale che non può che confermare la regola generale per la quale la prestazione richiesta deve essere fornita da soggetti particolarmente qualificati. Si ribadisce che in assenza di titolo nessun vantaggio può avere acquisito l’Amministrazione scolastica.

La condotta dolosa dell’interessata, integrante tra l’altro gli estremi di un illecito penale, esclude in radice la possibilità di esercitare il potere di riduzione dell’addebito, di cui all’art. 52 co. 2° del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e all’art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440.

In conclusione, il Collegio condanna la sig.ra Xxx Xxx a pagare a favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la somma di € 63.089,11, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli indebiti esborsi fino al giorno del deposito della presente sentenza, e con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.
Le spese di causa seguono la soccombenza.

 

P. Q. M.

 

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna la sig.ra Xxx Xxx a pagare a favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la somma di € 63.089,11, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dai singoli indebiti esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, e con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo; pone, altresì, a carico della convenuta le spese di giudizio che vengono liquidate a favore dello Stato e quantificate in € 131,96.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 giugno 2009.
L’ Estensore Il Presidente
F.to Dott. Giuseppe Colavecchio F.to Dott. Luciano Pagliaro
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 16 luglio 2009