La funzione ispettiva, strumento a tutela dei diritti degli studenti e delle famiglie

Nell’ambito della storia della Scuola italiana la funzione ispettiva viene introdotta con la legge Casati (1859), che ripropone in ambito nazionale quanto già previsto per il Regno Sabaudo, prevedendo un Ispettore scolastico per la scuola elementare per ogni Provincia. 

Con la Riforma Gentile (1923) gli Ispettori non dipendono più direttamente dal Ministro, ma dal Provveditore agli Studi. Nell’ambito delle circoscrizioni di competenza, l’Ispettore era superiore gerarchico rispetto ai direttori didattici; ad esempio solo per via gerarchica, attraverso l’Ispettore, i direttori didattici potevano comunicare con il Provveditore agli Studi, e con il Ministro.

In particolare l’Ispettore:

  • visitava periodicamente le scuole e ne osservava l’andamento;
  • esprimeva il parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti;
  • decideva sui ricorsi dei docenti avverso gli atti del direttore didattico;
  • valutava individualmente ogni anno l’operato dei direttori didattici, attribuendo loro una qualifica di merito (da “insufficiente” a “ottimo) che determinava effetti significativi sulla carriera.

 

Con il DPR n. 417/1974 fu introdotta la figura dell’Ispettore tecnico centrale e periferico. La nuova figura professionale poteva essere inquadrata nei seguenti ambiti:

  1. Ispettori con compiti generali di supporto all’interno della Amministrazione scolastica (Ministero e Uffici periferici);
  2. Ispettori con compiti generali nelle scuole;
  3. Ispettori con compiti specifici nelle scuole.

Il d.lgs 297/1994 di fatto ripropone quanto previsto dal DPR n. 417/1974; infatti l’art. 397 recita:

“Art. 397 – Funzione ispettiva

  1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull’istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
  2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.
    3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto, del distretto, regionale e nazionale.
  3. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
    5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi.”

DPR n. 319/2003.

Don il DPR n. 319/2003 viene a cessare la figura dell’ispettore tecnico, che diventano dirigenti ministeriali di seconda fascia, con il ruolo formale di dirigenti tecnici.

Il D.M. n. 42/2022 ha specificato nuovamente le funzioni dei dirigenti tecnici/corpo ispettivo.

Tali funzioni possono essere sinteticamente raggruppate nei seguenti ambiti.

  • orientare le strategie di innovazione e di valutazione del sistema scolastico;
  • offrire supporto tecnico-didattico a favore degli Istituti scolastici;
  • svolgere attività di studio e di ricerca;
  • attività di accertamento di situazioni problematiche negli Istituti scolastici;
  • verifica della sussistenza dei requisiti previsti per gli Istituti scolastici paritari.

 

DPR n. 260/2007.

Con il DPR n. 260/2017 si riparla di corpo ispettivo e di funzione ispettiva; l’articolo 2 comma 5 del nuovo Regolamento di organizzazione dei servizi del MPI recita:

Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti investiti dell’esercizio della funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per l’istruzione; e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, per lo svolgimento dei compiti che la legge attribuisce a tale funzione anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell’assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti”.

E’ anche previsto che le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica siano determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Il D.M. n. 41/2022.

Il DPR n. 41/2022 rappresenta l’ultimo atto di indirizzo relativo all’attività dei dirigenti tecnici, ricordando che non sussiste alcuna subordinazione gerarchica dei dirigenti scolastici rispetto ai dirigenti tecnici.

Gli ambiti di azione dei dirigenti tecnici sono:

  • sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi;
  • supporto al processo di valutazione e autovalutazione;
  • supporto tecnico-didattico-pedagogico;
  • supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall’Amministrazione.

Oltre a queste funzioni, sono anche previsti gli accertamenti ispettivi; il D.M. in oggetto in merito recita:

Gli accertamenti ispettivi possono riguardare aspetti didattici, organizzativi, contabili e amministrativi. Gli organi dell’Amministrazione centrale e territoriale sentiti i Coordinatori delle segreterie tecniche e tenuto conto delle specifiche professionalità nonché del criterio della rotazione, conferiscono incarichi ispettivi ai dirigenti tecnici e acquisiscono da questi le relazioni conclusive sugli accertamenti svolti, per l’adozione dei provvedimenti correlati. L’Amministrazione informa i dirigenti tecnici circa i provvedimenti adottati. I dirigenti tecnici sono incaricati di verificare eventuali situazioni problematiche che possono avere luogo nelle scuole, quali accese conflittualità, comportamenti patologici, disagi estremi, rilevanti carenze professionali e istituzionali. L’attività di ispezione presuppone imparzialità ed autonomia di giudizio, caratteristiche che qualificano la professionalità del dirigente tecnico. L’attività ispettiva, strumentale rispetto a possibili azioni disciplinari da parte dall’Amministrazione, non va però disgiunta da iniziative a più ampio raggio: i dirigenti tecnici non solo esercitano attività di controllo per individuare e risolvere disfunzioni, inefficienze ed anomalie, ma intervengono anche ai fini della prevenzione e deflazione del contenzioso, della ricerca di soluzioni e del contemperamento delle diverse posizioni, fornendo ausilio e proposte. L’attività di monitoraggio, controllo e verifica sulle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie, infine, mira ad accertare il possesso ed il permanere dei requisiti previsti dalla legge. Ha altresì più generali finalità conoscitive e di miglioramento del servizio scolastico.”

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva costituiscono il corpo ispettivo, collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e, a livello territoriale in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, ossia dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento.

L’attività dei dirigenti tecnici è caratterizzata da ampia autonomia, ma in riferimento ad essi sussiste un coordinamento, rappresentato a livello ministeriale da un Coordinatore nazionale che opera all’interno del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e a livello regionale da un Coordinatore regionale nominato dal Diretto Generale dell’USR di riferimento.

A livello di interventi ispettivi in ambito scolastico, è sempre competente il Corpo ispettivo regionale. Le richieste di visite ispettive o di accertamenti ispettivi possono avere origine da richieste o segnalazioni da parte di tutti gli stakeholders della Comunità Educante che caratterizza gli Istituti scolastici, quindi anche da parte degli Studenti e delle Famiglie.

Come recita il Regolamento delle visite ispettive dell’USR-Lombardia:

Sulla richiesta di visita ispettiva il Direttore Generale dell’USR ordinariamente consulta il Coordinatore regionale dei Dirigenti Tecnici, che gli rende un parere circostanziato e motivato. Considerate le problematiche presentate nella richiesta, il Coordinatore regionale del Servizio Ispettivo propone al Direttore Generale la disposizione dell’accertamento ispettivo, indicando il Dirigente Tecnico da incaricare, in relazione al settore di competenza e alla prossimità territoriale, avendo riguardo al carico di lavoro di ciascuno. Qualora il Coordinatore non ravvisi la necessità di un incarico ispettivo disposto, ne dà notizia al Direttore Generale, che decide comunque autonomamente in merito. Il Direttore Generale dell’USR può comunque disporre una visita ispettiva anche sulla base di segnalazioni o di richieste di soggetti diversi dai Dirigenti Scolastici, consultato il Coordinatore regionale dei Dirigenti Tecnici come in precedenza evidenziato. Il Direttore Generale, sulla base delle valutazioni formulate dal Coordinatore regionale dei Dirigenti Tecnici, assegna l’incarico, il Dirigente Tecnico così designato può chiedere al Direttore Generale di avvalersi della collaborazione di personale della scuola o amministrativo dotato di specifiche competenze in relazione alla natura dell’incarico. Il supporto di coadiuvanti esperti disciplinari è necessario negli incarichi ispettivi volti ad accertare la capacità professionale di un docente appartenente a una specifica classe di concorso o ordinamento non affine all’ordinamento o al sottosettore disciplinare proprio del Dirigente Tecnico incaricato. In tal caso il Dirigente Tecnico si avvale di un docente o di un dirigente scolastico proveniente dalla specifica classe di concorso. Per specifiche situazioni, come dettagliate nel Capitolo 2, incarichi ispettivi possono essere conferiti anche a dirigenti scolastici e/o a funzionari, anche in forma di incarico a due individuati o di incarico collegiale.”

In altri termini la procedura per l’affidamento dell’incarico ispettivo è:

  • segnalazione/richiesta di visita/accertamento ispettivo;
  • consultazione con il Coordinatore del Corpo ispettivo, che rende un parere motivato e circostanziato; qualora non ravvisi le esigenze di una visita/accertamento ispettivo ne dà notizia al Direttore Generale, che comunque decide autonomamente in merito;
  • individuazione del dirigente tecnico a cui sarà affidato l’incarico;
  • assegnazione dell’incarico, che dovrà essere svolto in riferimento all’ambito di intervento e temporale previsto dall’incarico stesso.

Al termine dell’incarico ispettivo, il Dirigente tecnico farà una relazione. Ricevute le relazioni ispettive e le determinazioni del Direttore Generale sulle eventuali proposte in esse presenti, gli Uffici competenti si attivano tempestivamente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Pertanto gli Studenti e le Famiglie che reputano lesi i propri diritti nell’ Istituto scolastico di riferimento, dopo aver inutilmente richiesto all’Istituto scolastico il rispetto dei predetti diritti, potranno segnalare i fatti agli Uffici Scolatici Regionali competenti.

Giovanni Paciariello, dirigente scolastico in quiescenza, e Presidente dell’Associazione Papa Giovanni Paolo II, che tutela i diritti degli studenti