Comunicato Avv. Fabio Ganci del 05-10-10

OGGETTO: Anche le graduatorie degli Uffici Scolastici di Ancona, di Caltanissetta, di Caserta, di Modena, di Messina, di Napoli, di Palermo, di Perugia, di Salerno e di Venezia, ripubblicate per l’anno scolastico 2010-201, sono illegittime se non contemplano la valutazione del servizio di leva obbligatorio (o assimilato).

Consiglio di Stato – Sentenza n. 7125 del 24-09-2010

(Sussiste un interesse legittimo – come tale meritevole di tutela giuridica- alla scelta, all’interno della medesima istituzione scolastica, del plesso presso il quale iscrivere il proprio figlio – E’ sempre necessario, in caso di provvedimento adottato in autotutela, il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale, con la notifica della comunicazione di avvio del procedimento a tutti gli interessati).

Decreto n. 249 del 10-09-2010

(Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»).