Circolare Ministeriale n. 46-2009 (Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
TAR Puglia - Sentenza n. 811-2010 (Non ammissione alla classe successiva a causa di numerose insufficienze – mancata considerazione delle condizioni di salute dello studente e del curriculum degli anni precedenti – illegittimità – sussistenza).
TAR Calabria - Sentenza n. 629/2009 (In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola, è legittima una valutazione di sufficienza in condotta da parte dell'Autorità scolastica relativamente al suo autore, laddove l'episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità scolastica medesima).
TAR Sardegna - Sentenza n. 141/2009: Il giudizio finale sul grado di conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale percorso formativo - il giudizio di non ammissione non è inficiato dalla mancata attivazione dei corsi di recupero o dalla mancata comunicazione delle carenze nelle discipline alla famiglia - il Collegio Docenti, purchè prima dell'inizio degli scrutini, può liberamente stabilire a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi nel valutare gli studenti ai fini dell'ammissione alla classe superiore.
TAR Lombardia 101/2009 (La valutazione dell'alunno da parte del Consiglio di classe è ampiamente discrezionale, ed è riferibile alla media aritmetica dei voti, alla personalità dell'alunno ed alla sua capacità di affrontare gli anni successivi - L'attività di recupero può essere effettuata attraverso lo "sportello").
TAR Lombardia - Sentenza n. 213/2009: Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore espresso dal Collegio dei Docenti, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice della legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell'errore sui presupposti ictu oculi rilevabile, risultando ininfluenti in sede di verifica di congruità del giudizio reso dall'organo collegiale eventuali errori materiali nei quali potrebbe essere incorso qualche docente, atteso che gli stessi, anche se effettivamente riscontrati, non potrebbero mai svolgere una funzione compensativa di carenze sul piano della capacità di apprendimento e dell'impegno, che solo gli insegnanti sono in grado di valutare.
TAR Puglia - Sentenza n. 586/2008 (Nessuna relazione o rapporto di conseguenzialità può ritenersi esistente tra l'istituzione o meno degli interventi di recupero, ed anche tra le modalità ed efficacia del loro svolgimento, ed il giudizio finale riportato dal singolo studente, atteso che non è configurabile un vero e proprio obbligo giuridico, da parte della Amm/ne scolastica di organizzarli poiché la valutazione in ordine alla opportunità o meno della loro attivazione spetta esclusivamente agli organi scolastici competenti).
TAR Calabria - Sentenza n. 514/2008: In sede di scrutinio ogni valutazione deve essere eseguita collegialmente, dopo approfondito e puntuale esame per ciascun alunno, sulla base dei giudizi analitici dei docenti delle discipline di insegnamento; quindi, la situazione didattica di un alunno non può essere comparata con quella di altri soggetti. La promozione dell'allievo deve discendere da un motivato giudizio del Consiglio di Classe circa la possibilità che l'alunno, nonostante le carenze formative riscontrate, possa "raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico successivo" e possa "seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico".
T.A.R. Lombardia - Sentenza n. 812/2008: La mancata offerta di strumenti formativi e di recupero da parte della scuola, e la mancata comunicazione alla famiglia dell'andamento negativo della allieva sono circostanze di per sè inidonee a modificare l'esito negativo dello scrutinio.