Corte di Appello di L’Aquila – Sentenza n. 148-2019 del 14 marzo 2019
La Corte d’appello di L’Aquila ribadisce: ”Il servizio pre-ruolo va riconosciuto per intero”. Anche dopo la sentenza “Motter” (Avv. Francesco Orecchioni)
Scuola: carriera del personale – norme, sentenze, articoli.
La Corte d’appello di L’Aquila ribadisce: ”Il servizio pre-ruolo va riconosciuto per intero”. Anche dopo la sentenza “Motter” (Avv. Francesco Orecchioni)
Il congedo straordinario per assistenza al figlio disabile va ricompreso nel computo del periodo utile alla progressione economica di carriera (Avv. Carlo Mazzone)
Riconoscimento del servizio svolto ai fini giuridici ed economici (Avv. Tiziana Agostini)
Gli anni di servizio prestati nella scuola paritaria vanno computati a fini giuridici ed economici nella ricostruzione di carriera (Avv. Maria Rosaria Altieri)
(Avv. Michele Vissani)
Per il Tribunale di Cassino il servizio preruolo deve essere riconosciuto per intero, sia per docenti che per il personale ATA, anche dopo la sentenza “Motter” (Avv. Maria Rosaria Altieri)
Riconoscimento integrale pre ruolo ATA (Avv. Marco Colombo)
(Avv. Michele Vissani)
(Sindacato Unams Puglia)
In linea di principio, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera, che preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”) non riconducibili al mero superamento di un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, e all’insegnamento di materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati. Di tal ché, previa verifica del Giudice nazionale, può essere ritenuta legittima l’applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico (Avv. Alessandro De Martino)
(Avv. Francesco Orecchioni)
(Studio Legale Fasano)